VALUTAZIONE RISCHIO GAS RADON NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Set 15, 2020

 

Riportiamo di seguito una sintesi della nota dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi sull’argomento.

Con il DLgs n.101/2020 (1), sono state previste nuove disposizioni in merito all’esposizione dei lavoratori al rischio radon presente negli ambienti di lavoro chiusi. Il Decreto in questione è entrato in vigore il 27 agosto 2020.

Livelli massimi di riferimento del Radon

Il livello massimo di riferimento, espresso in termine di valore medio annuo di concentrazione dell’attività del radon nell’aria, è fissato in 300 Bq m-3 nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione

Sono soggetti alle nuove disposizioni l’esposizione dei lavoratori al radon in ambienti chiusi e, in particolare:

-)         nei luoghi di lavoro sotterranei;

-)         nei luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra e ricompresi in un apposito piano che deve essere predisposto da ciascuna Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano. Detto piano, che ricomprende le aree in cui viene stimato che la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici, deve essere predisposto entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon, il quale deve essere a sua volta adottato entro il 27 agosto 2021;

-)         nei luoghi di lavoro che vengono identificati nel Piano nazionale d’azione del radon;

-)         negli stabilimenti termali.

Temporalità per la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria

E’ previso l’obbligo per l’esercente di dover completare la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, entro ventiquattro mesi decorrenti:

1)        dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;

2)        dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

*)        dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semisotterranei o situati al piano terra;

*)        del Piano nazionale d’azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;

3)        dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini previsti al punto 2).

Obblighi previsti per l’esercente nel caso in cui non si superi la concentrazione media annua del radon in aria

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata non superi il livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover:

-)         elaborare e conservare per otto anni, un documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendale – DVR (2);

-)         ripetere le misurazioni ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati interventi:

*)        di manutenzione straordinaria dell’edificio; o

*)        di restauro e di risanamento conservativo; o

*)        interventi di ristrutturazione edilizia che comportano lavori strutturali a livello dell’attacco a terra o volti a migliorare l’isolamento termico.

Obblighi previsti per l’esercente nel caso in cui si superi la concentrazione media annua del radon in aria

Nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, è previsto l’obbligo per l’esercente di dover porre in essere tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi del supporto di un esperto in interventi di risanamento radon, ed intervenendo tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Dette misure correttive devono essere:

-)         completate entro due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto, che ha effettuato la misurazione della concentrazione media annua dell’attività del radon;

-)         verificate, sotto il profilo dell’efficacia, mediante l’effettuazione di una nuova misurazione.

Nel caso in cui la nuova misurazione evidenzi che la concentrazione del radon:

-)         è inferiore a 300 Bq m-3, l’esercente deve:

*)        garantire il mantenimento nel tempo dell’efficacia delle misure correttive adottate;

*)        ripetere le misurazioni con cadenza quadriennale;

-)         è rimasta superiore a 300 Bq m-3, nonostante l’adozione delle misure correttive, l’esercente deve far effettuare da un esperto di radioprotezione, la misurazione della dose d’efficacia annua, il cui livello di riferimento è stato determinato in 6 mSv.

Nel caso la valutazione della dose efficace annua risulta essere:

*)        inferiore al livello di riferimento, l’esercente deve:

§)        tenere sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che le ulteriori misure correttive adottate non riducano la concentrazione media annua di attività di radon nell’aria;

§)        conservare i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni;

*)        superiore al valore previsto, l’esercente deve adottare tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori (3). In vista della complessità delle disposizioni previste si consiglia di avvalersi della competenza dell’esperto di radioprotezione al fine di individuare correttamente le azioni che devono essere intraprese.

Comunicazione agli Enti preposti

Il Decreto in questione prevede che nel caso di superamento nei luoghi di lavoro del livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3, l’esercente deve inviare apposita comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio.

Agli stessi enti, al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all’attuazione delle misure correttive, deve essere inviata una ulteriore comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate, corredata dei risultati delle misurazioni di verifica effettuate.

Le comunicazioni in questione devono essere inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni effettuate.

Soggetti abilitati ad effettuare la misurazione del Radon

La misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria può essere effettuata solamente da servizi di dosimetria riconosciuti sulla base dei requisiti che saranno determinati con apposito Decreto, e dovranno essere eseguite secondo le modalità di esecuzione stabilite dal Decreto in questione (4).

Nelle more dell’adozione del citato Decreto di abilitazione dei soggetti ad effettuare la misurazione della concentrazione media annua di attività del radon nell’aria, sono riconosciuti competenti l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), l’INAIL, il laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sanzioni

Il Decreto in questione prevede:

-)         l’arresto da uno a sei mesi o l’ammenda da euro 2.000 ad euro 15.000, per l’esercente che non effettua la misurazione, per il tramite di un servizio di dosimetria riconosciuto, della concentrazione media annua dell’attività del radon in aria:

*)        entro ventiquattro mesi decorrenti:

1)        dall’inizio dell’attività per i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali;

2)        dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

§)        dell’elenco delle aree individuate nel piano elaborato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per i luoghi di lavoro ubicati in locali semi-sotterranei o situati al piano terra;

§)        del Piano nazionale d’azione del radon, per le specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate in detto documento;

3)        dall’inizio dell’attività, se questa è successiva ai termini previsti al punto 2);

*)        alla conclusione dell’adozione di tutte le misure correttive atte a ridurre le concentrazioni al livello più basso ragionevolmente ottenibile (da effettuarsi entro i due anni dalla data di rilascio della relazione tecnica predisposta dal servizio di dosimetria riconosciuto che ha effettuato la prima misurazione), nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata risulta essere superiore al livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3;

-)         l’arresto da sei mesi ad un anno o con dell’ammenda da euro 5.000 ad euro 20.000, per l’esercente che non si avvale di un esperto di radioprotezione o non pone in essere le misure correttive indicate da questo, nel caso in cui nonostante l’adozione delle misure correttive la concentrazione del radon rimane comunque superiore a 300 Bq m-3;

-)         l’applicazione delle specifiche sanzioni previste per la mancata adozione di tutte le disposizioni previste per la protezione dall’esposizione dei lavoratori (3), nel caso in cui:

*)        la concentrazione del radon è superiore a 300 Bq m-3, nonostante l’adozione delle misure correttive;

*)        la misurazione della dose d’efficacia annua è superiore ai 6 mSv;

-)         la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000 per l’esercente che non invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio, l’apposita comunicazione:

*)        contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria riconosciuto, nel caso di superamento del livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3;

*)        prevista a seguito della conclusione del termine dei due anni dall’attuazione delle misure correttive, nel caso di superamento del livello massimo di riferimento di 300 Bq m-3;

-)         la sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 10.000 per l’esercente che non conserva per il periodo di:

*)        otto anni, il documento contenente l’esito delle misurazioni nel quale è riportata la valutazione delle misure correttive attuabili, nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata è pari o inferiore ai 300 Bq m-3;

*)        per dieci anni, i risultati delle valutazioni nel caso in cui la concentrazione media annua dell’attività del radon in aria misurata è superiore ai 300 Bq m-3 benché siano state adottate le misure correttive.

Note

(1) pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 n. 201.

(2) di cui all’articolo 17, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

(3) di cui al Titolo XI, ad esclusione dell’articolo 109, commi 2, 3, 4, 6, lettera f), degli articoli 112, 113, 114 e 115, comma 1, dell’articolo 130, commi 2 e 3 e degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 138 e 139.

(4) di cui all’allegato II, punto 3, del Decreto in questione.

 

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