Videosorveglianza – Circolare Ispettorato Nazionale Lavoro n. 1881-25 febbraio 2019

Mar 8, 2019

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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare in oggetto, ha chiarito se nelle ipotesi in cui si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa – per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda) – si renda o meno necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, oppure sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’Ispettorato.

L’Ispettorato ha previsto che il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti non integra di per sé profili di illegittimità  a condizione che gli impianti  siano stati installati osservando le procedure di legge (L.  300/1970) e non siano intervenuti mutamenti relativi a:

• presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale)

• modalità di funzionamento.

Ciò detto, nei casi in esame sarà opportuno che il titolare subentrante:

• comunichi all’Ufficio [ITL] che l’ha rilasciato gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti

• renda dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

In caso contrario, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art.4 L. n. 300/1970, rinnovando quindi le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative.

Per maggiori informazioni alleghiamo circolare  n. 1881 del 25 febbraio 2019.

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