L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha emanato una circolare (1) con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione preventiva che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio (voucher), a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
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