Ecoreati – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge in materia di delitti contro l’ambiente

Giu 19, 2015

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In data 28 Maggio 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l’Ambiente”. Con l’entrata in vigore della Legge 68, è stato introdotto il nuovo Titolo VI-bis nel Codice penale, dedicato ai delitti contro l’ambiente (artt. 452-bis – 452-terdecies). Vengono introdotte 6 nuove tipologie di delitto:

1) inquinamento ambientale: è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: delle acque o dell'aria, o di un ecosistema;

2) morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: sono previsti graduali aggravamenti del reato di inquinamento ambientale nel caso in cui come conseguenza ne derivino lesioni personali (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.) o la morte;

3) disastro ambientale: è punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale, consistente in una un'alterazione irreversibile (o la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa) dell'equilibrio di un ecosistema;

4) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: è punito chi abusivamente «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività». La pena è aumentata quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo o se dal fatto deriva poi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;

5) impedimento del controllo: è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti;

6) omessa bonifica: è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.

Nel caso in cui i delitti di inquinamento ambientale o disastro ambientale siano commessi “per colpa” le pene previste sono ridotte da un terzo a due terzi.
Ravvedimento operoso: le pene previste per i delitti ambientali sono ridotte dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera affinché l’attività delittuosa porti a conseguenze ulteriori o provveda alla messa in sicurezza, bonifica, ripristino dei luoghi prima dell’inizio dell’iter giudiziario.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, quindi dal 29 Maggio 2015.

Allegati
Legge 68/2015

Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.
 

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