Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro cinque nuovi interpelli con risposte a specifici quesiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dic 1, 2015

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Premessa
Il Ministero del Lavoro, attraverso la Commissione per gli Interpelli (1), ha risposto ad alcuni quesiti sulla corretta interpretazione della normativa in oggetto, ed in particolare modo:

1)    Interpello n.6/2015 – Risposta al quesito relativo ai codici Ateco e formazione RSPP.
2)    Interpello n.7/2015 – Risposta al quesito sul sull’istituto della delega di funzioni di cui all’art.16 del D.Lgs.81/2008.
3)    Interpello n.8/2015 – Risposta a due quesiti di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di svolgimento del ruoo del medico competente.
4)    Interpello n.9/2015 – Risposta al quesito relativo al decreto interministeriale 6 marzo 2013.
5)    Interpello n.10/2015 – Risposta relativo all’applicazione del DPR 177/2011 -ambienti sospetti di inquinamento e confinati – al d.lgs.272/1999.

Chiarimento interpello 6/2015
Risposta al quesito relativo i codici Ateco e formazione RSPP.
Il quesito concerne l’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 sulla formazione degli RSPP e ASPP in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007); si chiede di sapere quale sia il macrosettore di riferimento indicato nell’Accordo in parola per un’azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002 era identificata nella sezione DK (Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici) ed adesso, con la nuova codifica rientra nella sezione C dell’Ateco 2007.

Ai fini della formazione di RSPP e ASPP, in particolare della determinazione del modulo B di specializzazione, è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Si evidenzia che le corrispondenze complete tra Ateco 2007 e Ateco 2002 e viceversa sono disponibili sul sito web Istat.

Ne consegue, quindi, che un’azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell’Accordo in parola, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.
 
Chiarimenti interpello 7/2015
Risposta al quesito sull’istituto della delega di funzioni di cui all’art.16 del D.Lgs. 81/2008.
Il quesito concerne sull’istituto della delega di funzioni, in particolare l’istante chiede di sapere “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.
Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato art.16, quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.
Tra le caratteristiche indicate nell’art.16, comma 1, il legislatore ha previsto che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto”, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di non accettazione della stessa.
 
Chiarimenti interpello 8/2015
Risposta a due quesiti di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di svolgimento del ruolo del medico competente.
Nel primo quesito, si chiede se “ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008 il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere  esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.

Nel secondo quesito si chiede se ai sensi dell’art.25, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/2008, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la loro mansione”.

In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

In merito al secondo quesito, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita negli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro”.

Chiarimenti interpello 9/2015
Risposta al quesito relativo al decreto interministeriale 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; in particolare si chiede se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero e da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.

Con il termine “alternativamente” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.  

 
Chiarimenti interpello 10/2015
Risposta al quesito “in merito all’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale”, come disciplinate dal decreto legislativo 272/1999.

Il DPR 177/2011  in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi”, limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/2008, nonché a quelli confinati di cui all’Allegato IV, punto 3, del medesimo decreto. Per quanto riguarda gli ambienti sospetti di inquinamento, inoltre, essi rientrano nel Titolo II, “Luoghi di lavoro”, del Testo Unico; Titolo II che non si applica ai mezzi di trasporto, ai sensi dell’articolo 62, comma 2.

Siccome il decreto legislativo 272/1999, che in diversi articoli tratta i rischi di inquinamento dell’aria in ambienti a bordo delle navi, la Commissione ha concluso che, in vigenza dell’attuale normativa, è esclusa l’applicabilità del DPR 177/2011 alle attività disciplinate dal decreto legislativo n. 272/1999.

Note
1)    Istituita ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 81/2008
2) Gli Interpelli sono disponibili presso i nostri uffici

Contatto
Giacomo Borselli Tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it

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