L’art.16 della Legge 115/2015 (1) modifica il campo di applicazione delle disposizioni del Capo I, Titolo IV sui “Cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs. 81/2008. In particolare modo viene modificata la lettera g-bis), comma 2 dell’art.88.
A partire dal 18 agosto 2015 (2) le misure di sicurezza per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili non si applicano, tra gli altri:
“g-bis – ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X”.
Viene riproposta la vecchia formulazione precedente le modifiche introdotte dal cd decreto “del fare” (3). Tutti i lavori edili a prescindere dalla loro entità (uomini/giorno) rientrano ora nel campo di applicazione della norma citata.
Note
1) Legge 29 luglio 2015, n.115 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”, pubblicata nella G.U. n.178 del 3 agosto 2015.
2) 18 agosto 2015 data di entrata in vigore della Legge 115/2015
3) D.L. 69/2013 convertito con Legge 98/2013.
Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
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