Sanzioni previste in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Ott 19, 2017

Print Friendly, PDF & Email

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come prevista dall’art. 41 del D.lgs. n. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore ad accertamenti medici connessi alla mansione svolta.

Questo contenuto è riservato ai soci. Accedi per leggere tutto.

ARTICOLI CORRELATI

La gestione del rischio incendio in azienda

Cos'è la gestione del rischio incendio in azienda Dopo l’emanazione del “Codice di Prevenzione Incendi”, la valutazione e la gestione del rischio incendio introduce un modello diverso per la...

Bando ISI 2023 – Videotutorial

In merito al bando ISI 2023 sugli incentivi a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, INAIL mette online il video con le istruzioni per compilare e...

Agenti cancerogeni e mutageni

INAIL pubblica un opuscolo “Agenti cancerogeni e mutageni: lavorare sicuri”, aggiornato rispetto al 2015. L’opuscolo vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti...

RICERCA