Estremi: Consiglio Unione Europea del 5/12/19, decisione 2019/2138
Il Consiglio Europeo ha autorizzato l’Italia a prorogare fino al 31/12/2022 la limitazione al 40% del diritto alla detrazione dell’I.V.A. gravante le spese e i costi concernenti veicoli stradali a motore non utilizzati in modo esclusivo per l’esercizio dell’attività.
Con il 31/12/2019 scadeva l’autorizzazione chiesta nel 2006 dall’Italia al Consiglio della Comunità Europea concernente la limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’I.V.A. gravante tutti i costi relativi alle spese per i veicoli stradali a motore, concessa in misura del 40%.
Il Consiglio della Comunità, su istanza dell’Italia, ha ritenuto opportuno prorogare fino al 31/12/2022 la percentuale del 40%.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett. c) del D.P.R. 633 sono ammesse in detrazione nella misura del 40% le spese quali: acquisto, leasing, noleggio, importazione, riparazione, manutenzione dei veicoli stradali a motore, compreso l’acquisto di carburanti e lubrificanti, relativi a veicoli stradali adibiti a trasporto persone o beni la cui massa autorizzata non supera i 3.500 Kg. e con posti a sedere, conducente escluso, non superiore a otto.
Nei casi in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, oppure formano l’oggetto dell’attività propria dell’impresa (produzione, commercio, lavorazione), compresi agenti e rappresentanti di commercio, non si rende applicabile la suddetta limitazione.
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Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201