I.V.A. – Soggetti esteri con partita I.V.A. in Italia

Feb 10, 2020

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Estremi:      Risposta n. 11, del 24/01/2020, Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate riassume gli adempimenti che gli acquirenti, soggetti passivi sedenti in Italia, devono osservare acquistando servizi forniti da operatori esteri aventi in Italia rappresentante fiscale o identificazione diretta: la risposta ha la sua validità anche nell’ipotesi di acquisto di beni mobili.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato le regole I.V.A. che devono essere osservate per l’acquisto di servizi (ma valide anche per i beni) forniti da soggetti esteri (UE o EXTRA UE senza stabile organizzazione in Italia) identificati direttamente o aventi rappresentante fiscale nel nostro Stato.

Ricorda che ai sensi del 2° co. dell’art. 17/633 gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nello Stato da soggetti non residenti (come quelli anzidetti) nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia (domiciliati o residenti in Italia, art. 7 lett. d/633), devono essere adempiuti dai cessionari o committenti stessi e che, nel caso di cessioni o prestazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, gli obblighi di fatturazione e registrazione devono essere adempiuti dal soggetto passivo italiano secondo le disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93 (L. 427/93).

Da quanto ricordato consegue che il soggetto passivo stabilito in Italia, se acquista beni o servizi forniti dai soggetti indicati in premessa deve:

  • emettere autofattura, se il fornitore è extraue, o
  • integrare la fattura del fornitore, se questo è comunitario

non avendo alcuna rilevanza il fatto che i fornitori abbiano nominato in Italia un rappresentante fiscale o, se comunitari, siano ivi identificati direttamente.

L’Agenzia ricorda che la posizione ai fini I.V.A. del soggetto estero in Italia, non deve intervenire nella fatturazione delle operazioni rilevanti territorialmente in Italia (se l’acquirente è un soggetto passivo stabilito in Italia, con partita I.V.A. e iscrizione nel VIES) anche se nelle fatture emesse dai fornitori esteri, ai sensi dell’art. 21, 2° co. lett. c) del D.P.R. 633, devono essere indicati i dati del rappresentante fiscale in Italia o la partita I.V.A. italiana attribuita nel caso di identificazione diretta, art. 35-ter, 3° co./633.

L’autofattura sarà emessa in formato cartaceo e riepilogata nell’esterometro così come l’integrazione sarà eseguita sulla fattura cartacea del fornitore UE, comunicata con l’esterometro e indicata nel mod. INTRA nel rispetto delle soglie previste.

La indicazione del modello INTRA non sarà dovuta nel caso in cui i beni sono stati trasferiti fisicamente dal cedente al suo rappresentante fiscale in Italia (che ha adempiuto agli obblighi INTRA) e quindi trasportati o spediti al cessionario, soggetto passivo stabilito in Italia.

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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