I.V.A. – Veicoli aziendali: detrazione I.V.A.

Giu 8, 2020

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La detrazione, in tutto o in parte, dell’imposta gravante sull’acquisto, leasing di veicoli stradali e dei relativi costi di gestione è subordinata all’osservanza di particolari, specifiche regole che di seguito, in sintesi, si propongono.

 

L’art. 19-bis 1, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche detta una particolareggiata normativa relativa ai limiti entro i quali può essere detratta (in tutto o in parte o non detratta) l’imposta gravante gli acquisti e le importazioni di veicoli aziendali, moto, componenti, ricambi, carburanti, manutenzioni e altri costi.

Segue una sintesi delle norme di riferimento e di alcuni criteri di base.

LE NORME

L’imposta relativa:

LETT. b) all’acquisto e all’importazione di:

  • motociclette uso privato di cilindrata superiore a 350 cc,
  • compresi componenti e ricambi,
  • è detraibile soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ed è esclusa per esercenti arti e professione.

LETT. c) all’acquisto e all’importazione di:

  • veicoli stradali a motore adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa autorizzata non supera i 3.500 Kg., con massimo 8 posti a sedere, escluso il conducente,
  • compresi componenti e ricambi,
  • è detraibile al 100%: se utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione o se formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • è detraibile al 40% (fino al 31/12/22: autor. Cons. UE 2138, del 5/12/19): se non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.

LETT. d) all’acquisto di:

  • carburanti, lubrificanti, servizi leasing e noleggio; custodia, manutenzione, riparazione, impiego; transiti autostradali, trasporto; componenti e ricambi:
  • è detraibile nella stessa % con la quale è ammessa all’acquisto e all’importazione dei veicoli: vedasi punti b1), c2) e 3), d4),
  • ma a condizione che l’acquisto sia provato con:
  • fattura elettronica (per obbligo generalizzato) e con
  • pagamento con mezzi tracciabili: carte credito, debito o prepagate (emesse da soggetti obbligati alla comunicazione dati: art. 7, 6° co. D.P.R. 605/73) ovvero con assegni N.T. o bonifici.

CRITERI.

  1. a) Attività propria: è quella concretamente svolta e che qualifica l’attività esercitata quale: commercio, produzione, lavorazione, leasing e noleggio di veicoli/motocicli nonché, in particolare, per autofficine, carrozzerie, elettrauto e simili attività, i componenti e ricambi.
  2. b) Caratteristiche veicoli stradali: sono i veicoli, avente le caratteristiche indicate alla lett. c) – massa e posti a sedere – senza i quali l’attività imprenditoriale (non quelle artistico/professionali) non può essere esercitata e che costituiscono beni strumentali per la stessa.

Sono da comprendere i veicoli adibiti al trasporto di attrezzature, strumentazioni e materiale per eseguire lavori, opere, interventi tipo furgoni (non finestrati) o aventi due posti (guida/passeggero) o quattro – cinque posti (guida e tre/quattro passeggeri) ma comunque con pianale di carico, o con pianale e cabina profonda, che hanno tali caratteristiche e prevalenza di superficie riservata al trasporto di beni/attrezzature rispetto a quella riservata alle persone, utilizzati esclusivamente per svolgere l’attività propria consistente in manutenzioni, installazioni, riparazioni, opere etc. esercitata dall’impresa.

Sono esclusi i cosiddetti “falsi autocarri” immatricolati abusivamente come tali ma che in realtà sono autovetture.

  1. c) Utilizzo esclusivo: è tale quando il veicolo, necessario per svolgere l’attività propria, viene utilizzato esclusivamente per la stessa e non (poco o tanto) per scopi e fini diversi siano essi personali, familiari, estranei all’attività, ovvero concesso in uso gratuito all’amministratore o al dipendente, etc.

Si realizza il concetto di uso esclusivo nel caso di veicolo assegnato in uso al dipendente a condizione che sia addebitata, con applicazione dell’imposta, la quota di utilizzo personale determinata secondo le norme di cui all’art. 14, co. 6 del D.P.R. 633 (art. 51, co. 4, lett. a) del D.P.R. 917/86).

  1. d) Casi particolari: con disposizioni e documenti di prassi è stato precisato nel tempo che:
  • le stesse regole indicate alle lett. c) e d) dell’art. 19-bis 1/633 si applicano ai motocicli di cilindrata inferiore ai 350 c.c., ai ciclomotori, ai veicoli a trazione elettrica (massa superiore a 4,5 Kg.);
  • la detrazione al 100% è consentita sulle vetture per “dimostrazioni” che i concessionari, in base ad impegno contrattuale con la mandante, devono mettere a disposizione dei clienti;
  • la detrazione al 100% compete per le autovetture adibite esclusivamente al servizio “navetta” degli alberghi;
  • la detrazione al 100% è applicabile per il veicolo stradale utilizzato dal datore di lavoro per trasportare i dipendenti sul luogo di lavoro in località non servite da trasporto pubblico;
  • è detraibile al 100% l’imposta relativa ai beni e servizi concernenti veicoli da piazza (taxi), quelli utilizzati dalle scuole guida (salvo applicazione delle regole del pro-rata), nonché per i furgoni e camioncini utilizzati da venditori ambulanti.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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