Rivalutazione dei beni d’impresa e sospensione degli ammortamenti: dubbi irrisolti

Nov 12, 2020

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Le due agevolazioni previste dal Legislatore per aiutare le imprese a far fronte alla crisi economica innescata dalla pandemia da COVID-19, seppur estremamente appetibili, portano con sé numerosi dubbi applicativi.

La rivalutazione dei beni d’impresa…

Il tema della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, introdotta con l’art. 110 del Decreto Agosto, già oggetto di una nostra passata pubblicazione (Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni), risulta essere una nuova, importante e vantaggiosa opportunità. La volontà del Legislatore sembra chiara: aiutare le imprese a ripatrimonializzarsi a costi contenuti. Inoltre, la possibilità di far acquisire a suddetta rivalutazione anche valenza fiscale rende l’opzione a dir poco appetibile anche su un piano tributario.

Analizzando più in profondità la manovra risultano però presenti degli aspetti non del tutto chiari, soprattutto con riferimento a temi contabili. A far chiarezza in questo senso è intervenuto l’OIC (Organismo italiano di contabilità) che ha emanato recentemente in bozza per la consultazione sino al 30 novembre il documento interpretativo n.7.

Tra gli aspetti di maggiore rilievo del rapporto è da annoverare la possibilità di rivalutazione anche beni materiali o immateriali completamente ammortizzati e con riferimento alle immobilizzazioni immateriali la rivalutazione è possibile anche se in precedenza non iscritte in bilancio.

…e il coordinamento con la sospensione degli ammortamenti.

Tra le questioni non ancora chiarite è senz’altro da evidenziare quella legata all’opportunità o meno di poter rivalutare dei beni di impresa sui quali è stata attivata anche l’opzione di sospensione degli ammortamenti prevista nel Decreto Agosto (Decreto Agosto: possibilità di sospendere gli ammortamenti per il 2020). Una risposta certa non c’è. L’interpretazione letterale della norma sembra escludere questa possibilità, ma da una interpretazione più sostanziale e maggiormente coerente con lo scopo dell’agevolazione sembra ragionevole desumere il contrario. Qualora prevalga questa seconda interpretazione non è ben chiaro quale sia l’esercizio nel quale contabilizzare il primo ammortamento calcolato sul valore del bene rivalutato.

Seguiranno dei chiarimenti su questa pagina con riferimento ai dubbi sollevati appena disponibili.

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