Formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Gen 5, 2021

Print Friendly, PDF & Email

La Regione Toscana con la Delibera 1611/2020 fornisce un aggiornamento sulle indicazioni per i datori di lavoro riguardo la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente al periodo dell’attuale emergenza epidemiologica Covid-19.

La Regione Toscana (si legge in premessa) con la Delibera 1611/2020 intende fornire, con riguardo al periodo dell’attuale emergenza Coronavirus, indicazioni utili per applicare in maniera omogenea sul territorio regionale le disposizioni in materia di formazione alla sicurezza, anche al fine di contribuire a fornire supporto ed assistenza alle Aziende che operano sul proprio territorio.

Queste indicazioni vengono fornite aggiornando quelle già emanate con Delibera n. 536/2020, anche facendo riferimento ai più recenti provvedimenti governativi connessi all’emergenza Coronavirus, come il DPCM 3 dicembre 2020. Il riferimento va anche al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24/04/2020, a cui si rimanda anche nell’art.4 del sopra citato DPCM 3 dicembre.

Riguardo le disposizioni regionali, il riferimento è alle ordinanze del Presidente della Giunta regionale toscana n. 109 del 13/11/2020, n. 116 del 28/11/2020, e n. 117 del 5/12/2020. Le tre ordinanze dispongono: “è consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l’attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa”.

Per l’erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 95/2020 e nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Il periodo di applicazione, come sopra riportato, è quello della durata dell’attuale emergenza Coronavirus. Naturalmente le attestazioni di cui alla formazione effettuata seguendo le indicazioni fornite avranno la valenza temporale stabilita nella disciplina di riferimento (accordi stato/regioni ecc.).

 

ARTICOLI CORRELATI

La gestione del rischio incendio in azienda

Cos'è la gestione del rischio incendio in azienda Dopo l’emanazione del “Codice di Prevenzione Incendi”, la valutazione e la gestione del rischio incendio introduce un modello diverso per la...

Bando ISI 2023 – Videotutorial

In merito al bando ISI 2023 sugli incentivi a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, INAIL mette online il video con le istruzioni per compilare e...

Agenti cancerogeni e mutageni

INAIL pubblica un opuscolo “Agenti cancerogeni e mutageni: lavorare sicuri”, aggiornato rispetto al 2015. L’opuscolo vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti...

RICERCA