Vigilanza del datore di lavoro e del preposto: alcune importanti precisazioni della Corte di Cassazione

Dic 5, 2022

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La Corte di Cassazione -con le sentenze 28 marzo 2022, n. 11037 e 8 novembre 2022, n. 42035- ha fornito alcune importanti precisazioni sugli obblighi del datore di lavoro e del preposto a seguito della Legge 215/2021

 

Premessa

Come noto, il DL 146/2021 ha ridisciplinato la funzione del preposto: se, infatti, da un lato, la definizione (art. 2, comma 1, lett. e) [1] è stata mantenuta ferma, dall’altro (art. 19, comma 1, lett. a) ed f-bis) [2], le competenze e le attribuzioni (nonché le responsabilità penali) sono state incise in modo significativo.

Ci eravamo da ultimo soffermati sulla figura del preposto a commento alla Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Già in quella occasione avevamo sottolineato l’importanza di alcuni passaggi della Relazione relativi alla distribuzione delle competenze secondo la logica delle sfere di garanzia ormai consolidata in giurisprudenza ed alla lettura delle nuove funzioni del preposto.

La Cassazione offre, ora, ulteriori tasselli ricostruttivi che è opportuno sottolineare e che vanno dalla distribuzione degli obblighi e responsabilità in materia di sicurezza all’inquadramento della figura del preposto.

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