Adozione della etichetta CLP per le miscele: chiarimenti in merito alla “immissione sul mercato"

Giu 11, 2015

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Premessa
Dal 1° Giugno 2015 è pienamente in vigore il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) delle sostanze chimiche e delle miscele. Il Regolamento UE ha richiesto alle società chimiche di classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele chimiche pericolose in modo appropriato prima d'immetterle sul mercato ai fini della conformità al CLP.

Aggiornamento
In questi giorni è stato pubblicato nel sito dell’Helpdesk nazionale CLP e REACH, la circolare del Ministero della Salute, del 26 maggio 2015 recante:
“Applicazione della deroga di due anni per l’adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse in commercio prima del 1° giugno ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 4, del Regolamento CE n.1272/2008”.

La Circolare ha modificato l’interpretazione precedentemente diffusa in merito all’interpretazione di “immissione sul mercato”, fornendo degli esempi e un quadro di verifica finale al fine di aiutare l’impresa nella corretta applicazione del Regolamento UE.

Immissione sul mercato
L'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta o messa a  disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.
L'immissione sul mercato avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione – a titolo oneroso o gratuito – anche tra:
•    società che fanno parte dello stesso Gruppo industriale ma aventi differenti entità legali;
•    il fabbricante conto terzi e il proprio cliente.

L'immissione sul mercato può avvenire anche senza il trasferimento fisico della miscela purché si attesti l'avvenuta offerta. Il solo trasferimento fisico della miscela tra due magazzini della medesima società, non e inteso come immissione sul mercato a meno che, non sia già stato immesso sul mercato.

Si attesta l'avvenuta offerta della miscela e quindi la possibilità di usufruire della deroga di due anni esibendo almeno uno dei seguenti documenti recanti:
•    L'ordine di acquisto
•    Il contratto di fornitura/acquisto
•    La fattura di vendita della miscela

In linea di principio deve essere sempre esibita la documentazione (di cui sopra) che attesti I'avvenuta offerta per ottenere la deroga.

Le verifiche
Quando la miscela è nel magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno 2015 ma prima del 1° giugno 2017:
1. La miscela è etichettata e approvata per la vendita ? (No: deroga non applicabile, Si : Continua punto 2);
2. La miscela e stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (No: deroga non applicabile. SI: Continua Punto 3);
3. Esiste un documento (intenzione di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita prima del 1° giugno 2015 ? No: continua. SI: La miscela è conforme e può usufruire della deroga).

Quando la miscela è a scaffale (inteso come qualsiasi punto della catena di distribuzione, che non sia il magazzino del fabbricante/formulatore dopo il 1° giugno  2015 ma prima del 1° giugno 2017):
1. La miscela è stata fabbricata prima del 1° giugno 2015 ? (No: deroga non applicabile. SI: Continua Punto 2);
2. Esiste un documento (ordine di acquisto, contratto, fattura) che attesti che la miscela è stata fornita per la prima volta prima del 1° giugno 2015 ? (No: deroga non applicabile. SI: La miscela è conforme e può usufruire della deroga).

Allegati
Circolare del Ministero della Salute del 26 maggio 2015

Contatto
Giacomo Borselli, tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it

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