Assistenza fiscale dipendenti Mod. 730/2017 integrativo : modalità di presentazione

Ott 2, 2017

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I dipendenti delle aziende convenzionate con il CAF Interregionale Dipendenti, che fossero interessati alla presentazione del proprio modello 730/2017 integrativo, sono invitati a segnalarlo alla propria ditta, che in seguito provvederà a consegnarlo/i al CAF, anche tramite Confindustria Firenze, entro venerdì 20 ottobre 2017.

Approfondimenti

Secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013 (paragrafo 5.2), i contribuenti che, presentando regolarmente il modello 730/2017, abbiano rilevato la necessità di integrare o correggere la dichiarazione originaria, la cui rettifica comporti un maggior credito o un minor debito (ad esempio, per oneri detraibili/deducibili non indicati o redditi inferiori a quanto dichiarato), oppure ravvisino la necessità di correggere dati ininfluenti ai fini della liquidazione della dichiarazione, o di integrare la dichiarazione con riferimento esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono presentare un modello 730 “integrativo” ad un Caf o a un professionista abilitato che appone il visto di conformità, anche nel caso in cui il 730 ordinario fosse stato privo del predetto visto (assistenza diretta prestata dal sostituto d’imposta).

Il conguaglio da parte dei sostituti d’imposta per i modelli 730 integrativi dovrà essere effettuato con la busta paga erogata nel mese di dicembre 2017.

Si rammenta che nella casella “730 integrativo”, presente nel frontespizio del modello stesso (reperibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it), si prevede l’inserimento di codici differenti a seconda della motivazione della presentazione della dichiarazione integrativa:

  • codice 1 se l’integrazione è motivata dalla rilevazione di un maggior credito o da un minor debito in capo al contribuente (ad esempio, per oneri non inseriti nella dichiarazione originaria), ovvero dalla necessità di correzione di dati con natura solo informativa e ininfluenti sulla liquidazione (imposta invariata rispetto a quella risultante dalla dichiarazione originaria);
  • codice 2 se l’integrazione è motivata esclusivamente dalla necessità di correggere o integrare i dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, dati da indicare nell’apposito spazio posto a metà della prima pagina del modello; ovviamente, anche a prescindere dalla predetta scadenza, al fine di consentire l’effettuazione del conguaglio, derivante dal modello 730 originario, a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, la modifica dei dati del sostituto d’imposta deve essere apportata tempestivamente (in questo caso, da parte del medesimo soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione originaria);
  • codice 3 se l’integrazione è motivata da entrambe le suddette fattispecie.

 

Istruzioni operative per la presentazione del modello 730/2017 integrativo al Caf Interregionale Dipendenti

Come regola generale, se il contribuente si è avvalso per il modello 730 ordinario dell’assistenza del Caf con apposizione del visto di conformità (modalità B e C), al modello 730 compilato e firmato dal contribuente andrà allegata, in fotocopia, esclusivamente la documentazione relativa al maggior onere o al minor reddito. Nel caso in cui si vogliano ottenere detrazioni per familiari a carico precedentemente omessi, è sufficiente presentare il modello 730 integrativo, senza alcun allegato.

Se, invece, originariamente è stata prestata assistenza diretta da parte del sostituto d’imposta o il Caf ha ricevuto solo i modelli 730 precompilati dai dipendenti, elaborati dal Caf senza apposizione del visto di conformità (modalità A e D ), oltre al modello compilato e firmato, dovrà essere consegnata in fotocopia tutta la documentazione necessaria per l’apposizione del visto di conformità (CU, altri redditi e documentazione degli oneri e spese sostenuti).

Ad esempio, ipotizzando un modello 730 “base” presentato inizialmente con oneri sostenuti relativi ai soli interessi sul mutuo per l’abitazione principale, si rendono necessari, ai fini dell’integrazione dell’importo degli interessi, la CU 2017, la certificazione della banca con l’importo degli interessi da detrarre, i contratti di acquisto dell’abitazione e mutuo, oltre all’autocertificazione sui requisiti di fruibilità della detrazione, Allegato A – e alla copia del documento d’identità.

Infine, se il modello 730 precompilato è stato presentato direttamente dal contribuente via web all’Agenzia delle Entrate, sarà possibile presentare presso un Caf o un professionista il modello 730 integrativo codice 1, 2 o 3 e, in questo caso, il contribuente deve esibire tutta la documentazione al soggetto che presta l’assistenza fiscale.

Scadenze

Di seguito, si riportano le scadenze che si invita a rispettare, al fine di poter elaborare nei tempi utili i modelli integrativi richiesti:

  • Venerdì 20 ottobre 2017 – termine di consegna dei modelli 730 integrativi unitamente agli allegati e alla copia dell’avvenuto pagamento,  al CAF Interregionale Dipendenti, direttamente presso la sede in Vicenza, Via degli Ontani n. 48
  • entro venerdì 3 novembre 2017 – invio per email da parte del CAF Interregionale Dipendenti dei modelli 730 integrativi elaborati (specificare alla consegna del modello il proprio indirizzo email) .

Si invitano gli interessati ad attenersi scrupolosamente alle scadenze indicate, per poter effettuare al meglio il servizio.

Condizioni economiche

Il costo del modello 730 integrativo è di euro 40,00 (IVA inclusa).

Il costo del modello 730 integrativo elaborato, originariamente in assistenza diretta o da altro CAF è di euro 80,00 (IVA inclusa).

Il pagamento è richiesto in via anticipata mediante un bonifico bancario dove va indicato nella causale il nome e cognome del dipendente e l’azienda di riferimento; la copia del bonifico eseguito va allegata al modello 730 integrativo inviato al CAF.

Di seguito le coordinate bancarie per il versamento :

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI SRL

Via Ontani,48 – 36100 Vicenza

Banca Nazionale del Lavoro – Sede di Vicenza

IBAN:  IT50T  01005  11800  000 000 027067

Precisiamo che la presentazione del modello integrativo a causa di un errore riscontrato e riconducibile al CAF Interregionale Dipendenti è gratuita.

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