Assunzione di giovani ammessi programma “Garanzia Giovani”

Feb 19, 2016

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Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto una nuova disciplina legata all’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto  “Programma Garanzia Giovani”

 

Modifiche al regime “de minimis”

L’incentivo oggetto della Misura “Bonus Occupazione” può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui agli aiuti “de minimis”  (1) o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto (2). 

 

Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”

Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma (2).

I giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’eta:

– tra i 16 ed i 24 anni: gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto:

– tra i 25 ed i 29 anni, è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:

a) Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (3);

b) Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

c) Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna (3).

 

Incremento occupazionale netto

L’ incremento occupazionale netto deve essere inteso come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in

relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento

occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

– dimissioni volontarie;

– invalidità`;

– pensionamento per raggiunti limiti d’età`;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

L’incentivo è riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.

Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.

La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale

comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore  assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

 

Note

(1) Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

(2) come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

(3) D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013

 

Contatto

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Veronica Rovai
055 2707.277
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