Birra- riduzione dell’aliquota di accisa per i piccoli produttori

Giu 20, 2019

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Facendo seguito a quanto  anticipato con la nota del 10 gennaio del 2019, si comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in applicazione della legge di bilancio, con decreto del 4 giugno 2019, ha approvato la riduzione del 40%  dell’aliquota dell’accisa che passa da euro 3,02 a euro 2,99 per ettolitro e per grado Plato  in favore della birra prodotta  in piccole birrerie indipendenti con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.

Lo stesso decreto riporta le condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta,  fissando l’assetto del deposito fiscale di produzione, le modalità di accertamento e quelle di contabilizzazione.

Infatti, gli operatori che  vogliono attivare un microbirrificio,  devono presentare:

  •  apposita istanza all’ufficio doganale competente con l’indicazione dell’impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale, nonché l’ubicazione del  birrificio;
  • la descrizione delle apparecchiature produttive e di condizionamento, la descrizione dei processi di lavorazione e la potenzialità produttiva;
    la capacità dei serbatoi destinati al mosto ed  agli altri semilavorati della birra, il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere in regime sospensivo dentro al magazzino;
  • la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e di quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;
  • la quantità annua stimata che si intende produrre.

All’ istanza devono essere accluse  una dichiarazione in cui si attesta che il birrificio è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e  che utilizza impianti distinti da quelli di altro birrificio e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui; la planimetria del deposito fiscale con la precisazione dell’area destinata allo svolgimento delle attività produttive e di quella destinata a magazzino della birra condizionata e detenuta in regime sospensivo; le tabelle di taratura dei serbatoi; l’elenco dei tipi di birra che si intendono produrre con l’indicazione delle relative ricette e materie prime necessarie; la documentazione tecnica relativa agli strumenti di misura, nonché il registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito ed avviate alla produzione della birra, il registro del mosto ottenuto ed il registro della birra condizionata, che devono essere numerati e vidimati dall’ufficio doganale prima del loro uso.

Ricorrendo tutte le condizioni anzidette, la nuova aliquota prevista la birra ottenuta a seguito di un ciclo di produzione che inizia  dal mosto e si conclude con il condizionamento eseguiti interamente in piccole birrerie nazionali aventi una produzione annuale inferiore  a 10.000 ettolitri, troverà applicazione dal primo giorno del primo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto di che  trattasi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 4 giugno 2019 ed in vigore dallo stesso giorno.

 

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