Congedo parentale Covid-19: proroga fino al 31 marzo 2022

Gen 17, 2022

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Premessa

Con il messaggio n. 74 dell’8 gennaio 2022, l’INPS comunica che è stato prorogato al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” per i genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Restano valide le altre istruzioni fornite con la circolare INPS 17 dicembre 2021, n. 189.

La domanda può essere presentata esclusivamente online ed è già attiva per i lavoratori dipendenti, secondo le istruzioni fornite con il messaggio 21 dicembre 2021, n. 4564.

Con un successivo messaggio saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’INPS e per quelli iscritti alla gestione separata.

 

Presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti

La domanda, già attiva nel portale INPS, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

L’indennità

Già con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, l’INPS aveva fornito le istruzioni in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale straordinario Covid-19: in caso di quarantena o DAD dei figli fino a 14 anni, lavoratori dipendenti e autonomi potranno ricevere un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione o del reddito.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è prevista la possibilità di astensione, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le relative domande, pertanto, devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

 

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