Contratto di apprendistato 1°livello: stop all’esonero contributivo per le assunzioni 2023

Ott 19, 2023

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Premessa

L’INPS con apposito messaggio illustra il regime contributivo applicabile alle assunzioni effettuate tramite contratto di apprendistato di primo livello a partire dal 1° gennaio 2023.

L’esonero contributivo previsto per il 2022 non è stato rinnovato per il 2023 e pertanto non si applica alle assunzioni effettuate a partire dal 1° gennaio.

Contratto di apprendistato dopo il 1° gennaio 2023: quali aliquote si applicano?

L’aliquota si differenzia a seconda del numero di addetti:

Datori di lavoro

Apprendisti

Aziende fino a 9 dipendenti

Aziende oltre 9 dipendenti

Primi 12 mesi – 1.50%

5%

5.84%

dal 13° al 24° mese -3%

dal 25° mese – 5%

Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello:

  • non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento),
  • sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’NASpI e dal contributo integrativo (1.61%)

Il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

L’INPS ricorda che le tutele in materia di ammortizzatori sociali sono estese anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e con i conseguenti obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro.

Flusso Uniemens

Si riportano di seguito i codici Tipo Contribuzione per l’esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi agli apprendisti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

CODICE

DESCRIZIONE

Y1

Regime contributivo per i primi 12mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore)

Y2

Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore)

J9

Regime contributivo dal 25° mese fino all’anno successivo alla fine del periodo di apprendistato (aliquota del 5 per cento a carico del datore di lavoro e del 5,84 per cento a carico del lavoratore)

I codici devono essere utilizzati esclusivamente con l’esposizione del codice “Tipo Lavoratore”:

  • “PA” per l’apprendistato di primo livello;
  • “M0” per l’apprendistato professionalizzante.

benedetta.brucini@confindustriafirenze.it

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