Coronavirus – Decreto “Cura Italia”: sicurezza

Mar 23, 2020

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Dal documento di Confindustria “osservazioni complessive al Decreto Legge “Cura Italia”, un approfondimento sulla sicurezza.

Il decreto contiene alcune specifiche misure per rispondere alle carenze di dispositivi di protezione (in particolare, mascherine), già evidenziate nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali lo scorso 14 marzo.

Mascherine e dispositivi di protezione individuale

Uno dei maggiori problemi evidenziati nel Protocollo è rappresentato dalla carenza di dispositivi di protezione (in particolare, mascherine).

Produzione e fornitura di dispositivi medici (art. 5)

L’articolo 5 del decreto-legge prevede incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici. In particolare, dispone che Invitalia – in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l’emergenza – possa erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi o che li rendono disponibili. La norma va letta in relazione anche alla previsione dell’articolo 43, secondo la quale l’Inail trasferisce ad Invitalia la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisito di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Produzione e importazione di mascherine e di dispositivi di protezione individuale (art. 15)

Per la produzione e l’importazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, l’art. 15, fino al termine dello stato di emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Quanto ai controlli relativi alla produzione, importazione e immissione sul mercato, occorre distinguere: per le mascherine chirurgiche, quali dispositivi sanitari, il controllo è affidato all’ISS. Nulla cambia se, ai diversi fini dell’utilizzo, le stesse mascherine sono considerate come dispositivi di protezione individuale ai fini del Dlgs 81/2008. Tali mascherine sono dispositive individuali idonee a proteggere tanto il personale sanitario (art. 34, DL 9/2020), quanto i lavoratori (v. successivo art. 16).

Per la produzione, importazione ed immissione in commercio dei dispositivi di protezione individuale occorre invece sottoporre i prodotti alla approvazione dell’Inail. Al fine di favorire questo processo, su richiesta del sistema confindustriale, l’UNI ha deliberato di rendere disponibili gratuitamente tutte le norme tecniche richiamate dal decreto del Governo e dal bando di acquisto della Regione Lombardia.

Infine, sempre nell’ottica di rispondere alle esigenze collegate all’epidemia, è positiva la misura del decreto-legge che consente, per i dipendenti dei settori delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca, la non applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell’ipotesi che queste persone abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa (art. 14).

Misure a favore dei lavoratori: le mascherine chirurgiche costituiscono DPI ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 (art. 16)

L’art. 16 prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

In questo modo, i lavoratori sono espressamente equiparati, nella tutela, agli operatori sanitari: infatti, secondo l’art. 34 del DL n. 9/2020, le mascherine chirurgiche costituiscono dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari, secondo le linee guida OMS e secondo le attuali evidenze scientifiche (quindi anche ai fini dell’ampia portata dell’art. 2087 del codice civile).

Sono idonee anche le mascherine esistenti in commercio e prive del marchio CE, purché, in questo caso, vi sia una previa valutazione dell’Istituto superiore di sanità.

La stessa norma dispone ancora che fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti (FFP2 e FFP3) prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Dalla lettura combinata delle due norme sembra scaturire una conseguenza: l’art. 15 si riferisce alle mascherine e ai dispositivi di protezione individuale che saranno prodotti ed immessi sul mercato – e dovranno essere approvate dall’ISS e dall’Inail – mentre l’art. 16 si riferisce alle mascherine disponibili in commercio: sia quelle marcate CE sia quelle non marcate, che siano state verificate dall’ISS a norma dell’art. 34.

Ovviamente, data la non chiara formulazione normativa, occorrerà far riferimento a circolare di chiarimento degli enti coinvolti.

Disposizioni INAIL in caso di infezione da coronavirus in occasione di lavoro (art. 42)

In caso accertato di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore deve seguire le procedure ordinarie, redigendo il certificato di infortunio e inviandolo telematicamente all’INAIL.

Le prestazioni INAIL, nei suddetti casi, sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Tali infortuni gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico (artt. 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019).

Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 assegna particolare valenza alle azioni di sanificazione.

Sul punto, per il periodo d’imposta 2020, l’art. 64 riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 17 aprile 2020.

 

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