Coronavirus – Decreto-legge n.19 del 25 marzo 2019

Mar 27, 2020

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Il Decreto-legge 19/2020 prevede la possibilità di adottare, su parti o sull’intero nazionale, per periodi non superiori a trenata giorni e fino al 31 luglio 2020, una o più misure di limitazioni.  

Il decreto legge prevede la possibilità di adottare, su parti o sull’intero territorio nazionale, per periodi non superiori a trenta giorni e fino al 31 luglio 2020, una o più misure tra le seguenti:

  • limitazione della circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena;
  • sospensione dell’attività in spazi aperti al pubblico, divieto di svolgere attività all’aperto, sospensione di cerimonie, eventi e competizioni sportive, anche privati;
  • riduzione, sospensione o soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • sospensione o chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
  • limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • limitazione, sospensione o chiusura di bar, ristoranti, fiere, mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo la reperibilità di generi alimentari e di prima necessità;
  • limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure di sicurezza anti-contagio (distanza o con strumenti di protezione individuale).
  • Il provvedimento, disponendo che le ordinanze vigenti continuino ad applicarsi per ulteriori dieci giorni, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, attraverso:
  • uno o più DPCM, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale;
  • Ordinanze dei Presidenti delle Regioni contenenti ulteriori restrizioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario.

In tema di sanzioni, il testo prevede sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro per il mancato rispetto delle misure di contenimento; per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica inoltre la sanzione amministrativa della chiusura da 5 a 30 giorni.

La violazione intenzionale del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

 

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