Coronavirus – “Decreto rilancio”: novità su ambiente e sicurezza

Mag 26, 2020

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Il decreto-legge 34/2020 così detto “decreto rilancio”, contiene alcune disposizioni in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro.

Articolo 66 “Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale”

Le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell’attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

Articolo 81 “Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”

Il DURC in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile, rimane valido fino al 15 giugno 2020.

Articolo 83 “Sorveglianza sanitaria”

Viene introdotto l’obbligo aggiuntivo per i datori di lavoro di impostare una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a Covid-19, in ragione dell’età o delle condizioni oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da coesistenza di patologie diverse che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, fermo restando il generale obbligo di sorveglianza sanitaria già prevista dal D. Lgs.81/2008.

Questo obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, anche quelli che non hanno nominato precedentemente il medico competente. La norma prevede che INAIL potrà fornire medici alle aziende con tariffe che saranno rese note successivamente.

L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi della esposizione a Covid-19, non può in ogni caso giustificare il licenziamento.

Articolo 90 “Lavoro agile”

Le modalità di lavoro agile, avviate con l’emergenza Covid-19, possono proseguire fino al 31 dicembre 2020. Gli obblighi di informativa sulla sicurezza possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

Articolo 95 “Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro”

Per favorire l’attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento del Covid-19, vengono previsti interventi straordinari, con uno stanziamento di 403 milioni di euro, destinati alle imprese che intervengano nei luoghi di lavoro per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.

L’erogazione dei contributi è affidata a Invitalia S.p.A., sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’INAIL. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019 è revocato.

Tra gli interventi per la riduzione del rischio di contagio sono previsti l’acquisto di:

  1. a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  2. b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  3. c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  4. d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  5. e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L’importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui sopra è pari a:

  • euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti;
  • euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti;
  • euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.

Gli interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Articolo 100 “Avvalimento Comando dei carabinieri per la tutela del Lavoro”

In via eccezionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei carabinieri per la Tutela del Lavoro,

Articolo 120 “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”

Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro.

Sono beneficiari interventi edilizi necessari per il:

  • rifacimento di spogliatoi e mense
  • realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.

Articolo 124 “Riduzione aliquota IVA per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”

Disapplicazione, sino al 31 dicembre 2020, dell’IVA sulla cessione di numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I beni esenti IVA sono:

  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici chirurgici e camici impermeabili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”;
  • carrelli per emergenza;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • estrattori RNA;
  • laringoscopi;
  • mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • perossido al 3% in litri;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • provette sterili;
  • sistemi di aspirazione;
  • strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • termometri;
  • tomografo computerizzato;
  • tubi endotracheali;
  • umidificatori;
  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva.

Articolo 125 “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione”

È riconosciuto un credito d’imposta al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Articolo 138 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”

Per quanto riguarda la TARI si stabilisce che il termine per la determinazione da parte delle P.A. delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, è differito ulteriormente al 31 luglio 2020.

Articolo 133 “Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di  imposta sul consumo dei manufatti  con  singolo  impiego  e  di  imposta  sul consumo delle bevande edulcorate”

Rinviata l’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021.

 

 

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