Coronavirus – DPCM 11 marzo 2020: approfondimenti

Mar 13, 2020

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Alcuni approfondimenti al D.P.C.M. 11 marzo 2020, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali, grazie al contributo dei Colleghi del sistema di Confindustria.

Il nuovo DPCM 11 marzo 2020 dispone, fino al 25 marzo, le seguenti misure:

  • fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità(alimentari, supermercati, farmacie, benzinai, e-commerce, edicole, lavanderie, elettrodomestici), sono sospese le attività commerciali al dettaglio, i servizi di ristorazione, le attività inerenti i servizi alla persona;
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo;
  • il trasporto pubblico locale è riprogrammato al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni (per questi ultimi due punti si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali).

Come ricordato dai Colleghi di Confindustria Moda, le disposizioni del nuovo DPCM ricalcano le indicazioni suggerite al Governo da un documento del 10 marzo dei Colleghi di Confindustria Lombardia, di cui riportiamo di seguito alcuni stralci, utili per la stesura del codice di autoregolamentazione.

Alcune indicazioni a cura di Confindustria Lombardia

Si consiglia di adottare un codice di autoregolamentazione che preveda procedure anti-contagio stringenti e in ogni caso aderenti a requisiti specifici. A titolo esemplificativo:

-sul luogo di lavoro e in tutte le attività connesse, andranno applicati criteri stringenti di

sicurezza sanitaria (già oggi adottati) ma che potrebbero essere ulteriormente implementati;

limitazione massima degli spostamenti all’interno dei siti e accesso contingentato agli spazi

comuni;

-obbligo per i dipendenti di tornare al proprio domicilio non appena terminato il proprio turno di

lavoro (tramite il format già stabilito dal Ministero degli Interni);

-chiudere (temporaneamente) i reparti e gli uffici “non indispensabili” (il DPCM aggiunge “alla

produzione”). Riteniamo si possa interpretare in senso lato: se l’attività di un ufficio (che di

per sé non è attività produttiva) è necessaria affinché si possa continuare a produrre e per

ragioni obiettive non può svolgersi in modalità a distanza, anche questo ufficio/funzione

aziendale deve intendersi consentito/a. Tale valutazione deve essere fatta con oggettività e

prudenza, tenuto comunque conto che lo stop delle attività potrà durare ragionevolmente

per alcune settimane;

-fare massiccio ricorso allo smart working per ogni funzione o postazione in cui sia

tecnicamente possibile. Ormai lo strumento è altamente sburocratizzato: non serve

l’accordo con il lavoratore può essere comunicato in forma “massiva”, le istruzioni in materia

di salute e sicurezza sono standardizzate (modulistica INAIL) e possono essere trasmesse per

e-mail ai dipendenti interessati;

-è consigliabile chiudere le mense, eventualmente da sostituire con “sacchetti pranzo”. La

misura può essere agevolata dalla modifica (temporanea) degli orari di lavoro, assicurando

sempre la pausa di riposo per turni superiori alle 6 ore. Ovviamente, saranno opportune

indicazioni affinché durante la pausa di riposo siano evitati assembramenti di persone;

-incentivare la fruizione di ferie e permessi, per ridurre la concentrazione di persone negli

uffici-reparti. Anche in questi giorni sono state pubblicate prese di posizione di autorevoli

interpreti che, anche sulla scorta di quanto previsto dagli ultimi DPCM emergenziali del

Governo, hanno sostenuto la liceità della collocazione in ferie/permesso anche senza il

consenso dei lavoratori interessati, ciò soprattutto se si tratta di ferie/permessi maturati e

non fruiti entro i termini ordinari;

-per i reparti e gli uffici per i quali si ritiene necessario continuare l’attività, occorre mettere

in atto tutte le migliori pratiche per garantire la sicurezza dei lavoratori (il DPCM le chiama

“protocolli anti-contagio”), tra cui:

  1. a) Il “distanziamento sociale”, cioè imporre a tutti i lavoratori modalità di svolgimento

della prestazione che assicurino una distanza minima di un metro (ma è meglio e

sicuramente raccomandabile una distanza più ampia) come ad esempio:

– riduzione delle postazioni di lavoro nei reparti/uffici affollati;

– eventuale aumento dei turni per ridurre la concentrazione di addetti;

– la fruizione contingentata dei servizi igienici e degli spogliatoi;

– la limitazione massima degli spostamenti delle persone tra diversi reparti o uffici.

  1. b) L’adozione (e il controllo dell’effettivo uso) dei migliori dispositivi di protezione

individuali, come mascherine e guanti.

  1. c) La messa a disposizioni di soluzioni igienizzanti, nei servizi e nei reparti, con la

raccomandazione all’uso frequente.

  1. d) La igienizzazione capillare di reparti e uffici ad ogni fine turno.
  2. e) Obbligo per i dipendenti di rientrare al proprio domicilio, senza deviazioni di

itinerario, appena terminato il proprio turno di lavoro. A tale scopo, si dovrebbero

controllare e rendere coerenti con questa indicazione le attestazioni aziendali circa

la motivazione della circolazione o le dichiarazioni autocertificate come da modulo

del Ministero degli Interni.

E’ consigliabile che il “codice di autoregolamentazione aziendale”, nel quale si devono sintetizzare

tutte le misure intraprese dall’azienda per garantire la sicurezza dei lavoratori, sia scritto e

comunicato a tutti i lavoratori, anche tramite apposita cartellonistica.

Alcune precisazioni e suggerimenti per il settore edile a cura di ANCE

Dal quarto aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell’edilizia Covid-19, a cura di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), del 12 marzo 2020, estrapoliamo alcune notizie inerenti alla sicurezza sul lavoro volte a fornire strumenti utili per la gestione del rischio da contagio del Coronavirus.

Premessa – “…. si sottolinea che il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto la sospensione d’ufficio dell’attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente indicato per buona parte delle attività commerciali. È comunque opportuno segnalare che in alcuni ambiti locali l’autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione delle attività soprattutto del settore privato in quanto non ritenute essenziali.

FACSIMILE Protocollo di sicurezza anti-contagio

  1. informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo 2020);
  2. informare i lavoratori che, nel caso si manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, è necessario che contattino il proprio medico curante e, in caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni.
  3. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da attuare, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale;
  4. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da attuare, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale;
  5. garantire il rispetto della distanza di 1 metro in caso di utilizzo delle attrezzature di lavoro in cui è prevista la presenza di più di un lavoratore. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da attuare, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale;
  6. predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali dell’impresa. In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  7. incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro dell’impresa (attività fisse);
  8. far adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura di materiali/attrezzature:
  9. limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
  10. qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone coinvolte nell’operazione di carico/scarico o l’adozione dei dispositivi di protezione individuale.

 

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