Coronavirus – Le indicazioni operative sulle attività del medico competente

Mag 15, 2020

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Con la Circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute, sono fornite istruzioni sugli obblighi del medico competente nella gestione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

La circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria del 29 aprile 2020 definisce compiti e funzioni del medico competente nella collaborazione con il datore di lavoro e con le Rls/Rlst per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus, già individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi” e dal Documento tecnico Inail “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.

In qualità di “consulente globale” del datore di lavoro, il medico competente è coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni adottate dall’azienda, e provvede a informare il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news.

In occasione della fase 2, è, dunque, chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio per definire le misure organizzative e logistiche da adottare, anche ai fini dell’integrazione del Documento di valutazione del rischio (Dvr).

Anche per il lavoro a distanza è prevista la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire a evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.

Sono, altresì, dettagliatamente indicate le attività da adottare per la sorveglianza sanitaria dal medico competente, con particolare riferimento alle visite mediche e alle azioni da intraprendere in caso di variazione delle condizioni di salute di un lavoratore.

Infine, il medico competente deve essere coinvolto per le identificazioni di soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età e a eventuali patologie dei lavoratori.

Contenuti della Circolare

Il Protocollo tra le parti sociali e il Documento tecnico Inail.

La circolare rileva la necessità di fornire precisazioni sull’argomento con riferimento all’applicazione del “Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi”, sottoscritto con le parti sociali il 14 marzo scorso e integrato il 24 aprile, e alle indicazioni contenute nel Documento tecnico Inal “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, approvato il 9 aprile scorso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il ruolo del medico competente come “consulente globale”.

Premesso che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro coinvolgono numerose figure professionali, il documento ribadisce che il ruolo del medico competente, primario per la tutela sanitaria nello svolgimento ordinario delle attività lavorative, è destinato ad ampliarsi in una fase straordinaria come quella attuale, in cui viene riaffermata la sua funzione di “consulente globale” del datore di lavoro. Il medico competente deve essere coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni attuate dall’azienda e informerà adeguatamente il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news.

Le informazioni per i lavoratori.

Nella fase 2, prosegue la circolare, i medici competenti vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai lavoratori, che andranno avvisati sull’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre superiore ai 37,5° o di altri sintomi influenzali come tosse e difficoltà respiratorie, comunicando queste affezioni al proprio medico di medicina generale. I lavoratori dovranno essere informati anche che sono tenuti a comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avvenuti nei 14 giorni precedenti, restando al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria, e ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale rilevato successivamente all’ingresso in azienda. Spetta al medico competente anche fornire informazioni circa l’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda, e in particolare: il mantenimento della distanza di sicurezza; il divieto di assembramento; le regole d’igiene delle mani e l’uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Supporto nella valutazione dei rischi, anche psicosociali.

Il medico competente inoltre è chiamato a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione del rischio, che in base all’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. La circolare precisa che è necessario adottare azioni per l’integrazione del Documento di valutazione del rischio (Dvr), al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, contribuendo altresì alla prevenzione della diffusione dell’epidemia. Con riferimento al lavoro a distanza, invece, viene espressa l’opportunità che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare l’isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico.

Sorveglianza sanitaria.

La circolare fornisce importanti indicazioni sulle azioni da adottare in relazione alle attività di sorveglianza sanitaria connesse alla gestione dell’emergenza da Covid-19. Con riferimento in particolare alle visite mediche, viene spiegato che andranno garantite, possibilmente scaglionate per turni e senza assembramenti, nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarà opportuno – viene precisato – che le visite vengano effettuate nell’infermeria aziendale o in altri ambienti idonei per spazio, ventilati e con il rispetto del distanziamento interpersonale, usando mascherine e altri dispositivi di protezione. Andranno privilegiate le visite con carattere di urgenza e di indifferibilità quali quelle preventive, quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione, e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

(FONTE INAIL)

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