Coronavirus – Ulteriori aggiornamenti

Mar 11, 2020

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L’emergenza epidemiologica da Covid-19, in continua evoluzione, porta alla pubblicazione di una serie di norme, ordinanze e disposizioni ormai con una cadenza quasi giornaliera. Forniamo alcune precisazioni circa il contenuto del D.P.C.M. 9 marzo 2020, le nuove ordinanze della Regione Toscana n.9 e n.10 e, per concludere, una serie di FAQ raccolte dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana

Da Confindustria

Sulla base delle prime precisazioni fornite dal Governo, è possibile confermare che, con il DPCM dell’8 marzo, non s’intende determinare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci da, verso e all’interno delle aree territoriali interessate.

In primo luogo, le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Anche alla luce di un confronto con il testo dei precedenti DPCM, ciò comporta che sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Si evidenzia, inoltre, che tali spostamenti – per comprovati motivi di lavoro – sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. In questo senso, è utile evidenziare come gli indirizzi sopra richiamati trovino applicazione anche per i lavoratori transfrontalieri.

In attesa delle indicazioni che i Prefetti forniranno (sulla base delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno), gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi, compreso il cedolino paga, il tesserino di identificazione aziendale, ovvero una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio. Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate ad assicurare il monitoraggio delle misure di contenimento, cui si raccomanda di prestare la massima collaborazione.

Peraltro, la ratio del provvedimento (come già dei precedenti) è di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone. In quest’ottica, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r), del DPCM per tutto il territorio nazionale), cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.

Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che vengano definite – per tutto il territorio nazionale – procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale cui i soggetti che svolgono attività economiche organizzate possono subordinare l’accesso ai propri locali.

In secondo luogo, le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

Inoltre, sempre nell’attesa che vengano definite le richiamate procedure omogenee, si suggerisce di adottare misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;

  1. b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
  2. c) trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

Ai link di seguito è, inoltre, possibile scaricare le note esplicative pubblicate dal Ministero degli esteri e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-esplicativa-al-dpcm-8-marzo-2020.html#h
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporto-merci-autotrasporto-merci-trasfontalieri/coronavirus-mit

 

Le principali novità del DPCM 9 marzo 2020

Divieto di assembramento – Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ristoranti e bar chiusi alle 18 – Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari) – Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone)

Sospesi eventi e competizioni sportive – Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.

Allenamenti per gli atleti a porte chiuse – Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.

Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi – Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Le ordinanze della Regione Toscana

L’Ordinanza n.9 dell’8 marzo stabiliva per coloro che tornavano in Toscana dopo aver soggiornato, negli ultimi 14 giorni, nei territori a maggiore rischio epidemiologico, l’obbligo di procedere all’isolamento fiduciario volontario dal giorno dell’ultima esposizione.

L’Ordinanza, che ha creato non pochi problemi interpretativi, è stata superata dall’ultimo D.P.C.M. dell’8 marzo, tanto è che, anche su nostra sollecitazione, è stata diramata una nuova Ordinanza, la n.10 del 10 marzo.

Premesso che anche questa nuova disposizione risulta di non facile comprensione, di seguito riportiamo i punti più salienti:

-l’obbligo dell’isolamento fiduciario trovano applicazione nei limiti ed in conformità quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti;

-le persone fisiche possono spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute;

-le persone non residenti nel territorio regionale, salvo per le motivazioni di cui sopra, devono fare rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza;

-l’ordinanza ha validità di 90 giorni.

FAQ – intervista di Renzo Berti, direttore dipartimento prevenzione azienda Usl Toscana centro (Fonte La Repubblica Firenze 10 marzo 2020).

1.Cosa si deve fare se in azienda un dipendente viene trovato positivo al Coronavirus?

La persona positiva sarà oggetto di un’indagine epidemiologica in cui si cercherà di ricostruire tutti i suoi movimenti, partendo dal periodo in cui sono comparsi i primi sintomi e andando qualche giorno a ritroso: il virus è più contagioso quando è sintomatico. L’obiettivo è individuare le persone che possano aver avuto un contatto stretto.

2.Come si definisce un “contatto stretto”?

Per contatto stretto si intendono o i conviventi, cioè persone che abitano nella stessa casa, oppure coloro che hanno avuto un contatto con la persona risultata positiva in una distanza inferiore a due metri e per un tempo superiore a 15 minuti. Su questa base saranno individuati i contatti stretti che saranno sottoposti a isolamento domiciliare per due settimane, disposto con ordinanza del sindaco. Si tratta di persone che potrebbero non aver sintomi e nemmeno essere stati contagiati. Ma che devono rimanere a casa per evitare, nel caso fossero poi positivi, di diffondere il virus.

3.E cosa deve fare l’azienda?

L’azienda non deve fare nulla, perché le persone saranno rintracciate dal servizio di igiene pubblica. In questi giorni abbiamo visto che alcune imprese in cui sono stati trovati dipendenti positivi hanno provveduto a fare sanificazioni e disinfezioni degli ambienti, che sono utili, soprattutto nei confronti degli altri lavoratori. Ma è un’accortezza in più, perché ricordiamolo: il virus si trasmette tramite la respirazione o il contatto diretto.

4.Quindi non c’è un protocollo che le aziende devono seguire?

Ben vengano le azioni di sanificazione, ma le aziende non hanno un protocollo da seguire perché è raro che il contagio possa avvenire per via ambientale. Le persone che non hanno avuto contatto stretto possono continuare a lavorare, gli altri saranno messi in quarantena.

5.Una persona positiva al test, che lavora in una stanza con altre persone ad almeno 2 metri di distanza, dunque non obbliga tutti gli occupanti all’isolamento volontario a casa per 14 giorni?

È necessaria una premessa: il mondo della medicina non è il mondo della matematica. Le misure danno le indicazioni di carattere generale, che fanno riferimento a leggi, a cui ci si deve attenere. Queste persone non saranno comprese nel percorso di isolamento domiciliare, in quanto non sono contatti stretti, ma si può consigliare loro di tenere sotto controllo la propria situazione di salute e fare riferimento ai medici di famiglia nel caso si manifestino alcuni sintomi.

6.Se invece il positivo al test lavora in una stanza da solo, cosa bisogna fare?

Aprirei le finestre per far cambiare l’aria. E può essere utile fare una pulizia accurata.

7.Nel caso un dipendente dell’azienda sia entrato in contatto stretto fuori dall’azienda con una persona positiva, cosa deve fare l’azienda?

La persona deve essere messa in quarantena e non deve andare a lavorare. Nel caso in cui risultasse anche lui positivo, scatterà anche in questo caso l’indagine epidemiologica per ricostruire se ha avuto contatti stretti con altri colleghi.

8.Se invece un dipendente dell’azienda è entrato in contatto fuori dall’azienda con una persona in quarantena volontaria, cosa deve fare l’azienda?

Ripeto che la persona in quarantena volontaria non è necessariamente positiva e quindi l’azienda non deve prendere provvedimenti. Caso diverso è se la persona risultasse poi positiva.

 FAQ (Fonte sito del Governo del 10 marzo 2020)

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

1.Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?

No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.

2.Sono ancora previste zone rosse?

No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

SPOSTAMENTI

1-Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?

Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

2.Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?

Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.

3.Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?

In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.

  1. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n.  1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

5.Come si devono comportare i transfrontalieri?

I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

6.Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?

Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.

7.Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

8.È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

9.È consentito fare attività motoria?

Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

10.Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).

11.Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?

Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

12.L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?

Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.

13.Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

TRASPORTI

1.Sono previste limitazioni per il transito delle merci?

No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

2.I corrieri merci possono circolare?

Sì, possono circolare.

3.Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.

4.Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?

No. Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta  è considerata esigenza lavorativa.

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

1.Gli uffici pubblici rimangono aperti?

Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. È prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.

2.Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?

Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.

3.Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

4.Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working. Che strumenti ho?

Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

PUBBLICI ESERCIZI

1.Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?

È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

2.Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?

Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

3.Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?

È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).

4.Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l’altro, per i punti di vendita di generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari?

No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso.

5.Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?

Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

6.Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?
Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

SCUOLA

1.Cosa prevede il decreto per le scuole?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

UNIVERSITÀ

1.Cosa prevede il decreto per le università?

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.

2.Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?

Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

3.Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?

Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.

4.Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?

Dalla sospensione sono esclusi i corsi post-universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.

5.Cosa succede a chi è in Erasmus?

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

1.Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?

Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

2.Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?

Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto, è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica. Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.

3.Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?

Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

4.I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?

No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

TURISMO

1.Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?

Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

2.Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?

Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

3.Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?

Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

AGRICOLTURA

1.Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?

No, non sono previste limitazioni.

2.Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni.

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