Crediti Ricerca e Sviluppo: Albo dei certificatori istituito presso il Ministero

Ott 10, 2023

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È stata firmata la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  volto a favorire l’applicazione, in condizioni di certezza operativa da parte delle imprese, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica.

 

Il decreto istituisce presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Mimit un apposito albo che conterrà l’elenco dei soggetti idonei a rilasciare le certificazioni in merito ai crediti di ricerca e sviluppo, consentendo alle imprese di mettersi al riparo dal rischio di contestazioni sulla spettanza dei crediti d’imposta per gli investimenti in attività di:

  • Ricerca e sviluppo in innovazione tecnologica, design e innovazione estetica (art.1 commi 200-202 della legge 160/2019);
  • Ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013).

La certificazione (art. 23 commi 2-8 Dl 73/2022) sarà affidata a soggetti pubblici e privati i quali saranno chiamati a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, anche in virtù del fatto che la stessa certificazione esplicherà effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

La certificazione dovrà essere inviata al Mimit dal certificatore con procedura informatica, entro 15 giorni dal rilascio, e la stessa dovrà contenere:

  • informazioni sulla capacità organizzativa e le competenze tecniche dell’impresa;
  • descrizione dei progetti;
  • le motivazioni tecniche circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al predito d’imposta;
  • la dichiarazione del soggetto certificatore di non essere in conflitto di interesse;
  • altri elementi utili in funzione delle attività di vigilanza del Ministero e dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente alla ricezione, il Mimit avrà 90 giorni di tempo per richiedere al certificatore, dandone informazione all’impresa, l’invio della documentazione tecnica, contrattuale e contabile, rilevante ai fini della valutazione.

Sarà dichiarata inefficace quella certificazione per la quale il certificatore non ha prodotto la documentazione necessaria, entro 15 giorni dalla richiesta; il termine sarà prorogabile se necessario di ulteriori 15 giorni. Successivamente, entro 60 giorni dalla ricezione dei documenti, il Mimit completerà la propria attività di controllo e, decorso il termine, la certificazione esplicherà effetti vincolanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

 

Il decreto del Ministero è in fase di pubblicazione, sarà nostra cura aggiornare questa news non appena il provvedimento sarà disponibile.

 

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