Credito sanificazione – Mascherine autorizzate in deroga

Ott 16, 2020

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Confindustria ha commentato la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 15 ottobre sul tema dell’aliquota IVA agevolata applicabile alle cessioni di taluni beni utili al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La circolare (in allegato), redatta sotto forma di risposte ai quesiti, esamina tutti i temi che Confindustria ha segnalato in questi mesi e accoglie buona parte delle soluzioni interpretative suggerite.

La circolare dell’Agenzia n. 26/E del 15 ottobre contiene i chiarimenti relativi all’applicazione dell’articolo 124 (aliquota IVA beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) del DL n. 34/2020 (DL Rilancio). Viene risolto anche il dubbio relativo alla possibilità di agevolare o meno, ai fini del credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI (articolo 125 del DL Rilancio), l’acquisto di mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” ai sensi dell’articolo 15 del DL Cura Italia.

In particolare, la risposta n. 2.3 riporta la corretta definizione di “mascherine”, precisando che il Ministero della Salute, nella nota prot. 3662 del 9 giugno 2020, ha comunicato all’Agenzia che rientrano nella definizione di “mascherine” (di cui all’articolo 124, comma 1), anche quelle chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’ISS ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DL n. 18/2020 (DL Cura Italia).

Analogo discorso vale per le mascherine autorizzate in deroga dall’INAIL, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del citato decreto.

A supporto, la risposta 2.12, specificando il perimetro applicativo degli articoli 124 e 125 (credito d’imposta sanificazione), rileva espressamente che “l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 125 in parte si sovrappone a quello dell’articolo 124, nel senso che vi figurano le spese per l’acquisto di prodotti e beni compresi nell’elenco del comma 1 dell’articolo 124. Ne consegue ad esempio che se un’impresa acquista delle mascherine chirurgiche, delle mascherine Ffp2 e Ffp3 oppure delle mascherine chirurgiche “autorizzate in deroga” dall’Istituto Superiore di Sanità o dall’INAIL ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3 del D.L. n. 18 del 2020, effettua l’operazione in esenzione da IVA sino al 31 dicembre 2020 e si vede riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta.”

 

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