Decreto Aiuti: novità su garanzie SACE e Fondo di garanzia PMI

Mag 20, 2022

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Il c.d. Decreto Aiuti, D.L. 50/2022, ha previsto il rafforzamento di misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese.

In particolare, si tratta dell’ampliamento delle possibilità e del termine per accedere alla garanzia SACE in regime di Temporary Framework, del potenziamento del Fondo di Garanzia PMI e dell’introduzione della garanzia SACE a condizioni di mercato.

Tali misure sono pensate in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia (comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa). Per alcune di esse, viene richiesto di dimostrare il nesso di causalità tra la guerra in Ucraina e la contrazione di liquidità dell’impresa.

La garanzia SACE a condizioni di mercato, invece, è volta anche a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche favorendo l’occupazione.

Di seguito il dettaglio delle singole misure previste dal Decreto.

 

Al fine di consentire alle imprese di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla guerra in Ucraina, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022 garanzie in favore di banche ed istituzioni finanziarie, per finanziamenti sotto qualsiasi forma rilasciati in favore delle imprese.

E’ inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

L’efficacia della garanzia è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

La garanzia in questione non può essere oggetto di cumulo con le misure di Temporary Framework relative alla guerra, né con le precedenti misure in tema di Covid-19.

Il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:

  • finalità del finanziamento
  • requisiti soggettivi
  • struttura del finanziamento

Finalità del finanziamento

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Le imprese beneficiarie devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Requisiti soggettivi

Ai fini dell’accesso alla garanzia l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporti dirette ripercussioni economiche negative sulla sua attività in termini di contrazione della produzione o della domanda, dovute, anche alternativamente, a

  • perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati;
  • rincari dei medesimi fattori produttivi;
  • cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia nella Repubblica ucraina;

ovvero che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

Sono escluse dall’accesso alla garanzia, come già avvenuto per le precedenti disposizioni emanate a seguito della emergenza epidemiologica da Covid-19, le imprese che al 31/01/2022 si trovavano in situazione di difficoltà in base al regolamento UE 615/2014, o con esposizioni classificate come sofferenze.

L’accesso sarà invece consentito alle imprese che abbiano presentato un concordato in continuità o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione del debito o piani attestati.

Struttura del finanziamento

Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti che posseggano determinati requisiti:

  1. durata di 6 anni, estendibile a 8, con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi;
  2. importo non superiore al maggiore fra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento;
  3. il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di fatturato:
    • per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento;
    • per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia, la garanzia copre l’80% del finanziamento;
    • per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la garanzia copre il 70% del finanziamento.

 

  • Fondo garanzia PMI

Anche il Fondo centrale di garanzia che si rivolge alle PMI è stato potenziato, in considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti conseguenze del conflitto in Ucraina.

In particolare, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti:

  • concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022;
  • finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici.

La garanzia è concessa:

  • entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
  • a titolo gratuito nei confronti delle imprese localizzate in Italia.

Anche tale garanzia non può essere oggetto di cumulo con le misure di Temporary Framework relative alla guerra, né con le precedenti misure in tema di Covid-19.

 

  • Garanzia Sace a condizioni di mercato

La principale novità in tema di aiuti alla liquidità delle imprese è l’introduzione della disciplina della garanzia SACE a condizioni di mercato, per la cui effettiva operatività è tuttavia necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

Tale previsione sarà sicuramente molto positiva perché consentirà l’accesso al credito senza il rispetto dei rigidi criteri di deroga UE alla disciplina sugli aiuti di Stato; sarà quindi più flessibile e rispondente alle esigenze delle imprese.

Di particolare interesse la previsione della durata massima della garanzia che, differentemente da quanto previsto dalla garanzia SACE in Temporary Framework, potrà avere una durata massima di 20 anni. Tale garanzia, probabilmente, verrà utilizzata soprattutto per rinegoziale finanziamenti avuti precedentemente con allungamento del periodo di ammortamento.

Si tratterà di una garanzia molto ampia, in quanto la norma prevede che possa essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma (inclusi la locazione finanziaria, l’acquisto di crediti a titolo oneroso, il rilascio di fideiussioni, l’apertura di credito documentaria, nonché ogni altra forma di concessione di crediti, garanzie e impegni di firma). Possono essere garantiti anche prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, emessi dalle imprese beneficiarie.

La copertura è pari al 70% dell’importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

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