Decreto Milleproroghe: sospensione degli ammortamenti e sterilizzazione delle perdite

Gen 13, 2023

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Il Decreto Legge cd. “Milleproroghe” di recente pubblicazione (in allegato) ha previsto importanti agevolazioni in tema di redazione del bilancio di esercizio 2022 e 2023 delle società.

Di fatto, sono state prorogate due importanti misure: la sospensione degli ammortamenti anche per i bilanci 2023 e la sterilizzazione delle perdite per i bilanci 2022.

Sospensione degli ammortamenti

L’art. 3 del Decreto Milleproroghe prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023.

Qualora una società decidesse di usufruire della sospensione degli ammortamenti deve obbligatoriamente:

  • destinare a una riserva patrimoniale indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. In caso di incapienza degli utili, la riserva è da integrare con riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza di queste, con gli utili futuri;
  • in Nota integrativa dare conto delle ragioni della deroga e indicare gli ammortamenti non contabilizzati ne conto economico con relativi effetti;

Con riferimento ai riflessi fiscali, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Di conseguenza, si genererà un disallineamento tra i valori civili e fiscali dei beni che comporterà l’iscrizione di un fondo per imposte differite.

Sterilizzazione delle perdite

Sempre l’art. 3 del Decreto Milleproroghe prevede che alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2022 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

In termini pratici, sono due le disposizioni agevolative:

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale non sia l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo
  • nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
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