DL “Cura Italia” – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Apr 6, 2020

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La Circolare 8/E del 3 aprile 2020 chiarisce alcuni dubbi degli operatori, sotto forma di risposte ai quesiti posti dalle associazioni di categoria, dalle direzioni regionali dell’Agenzia, dai professionisti e dai contribuenti.

La circolare è impostata per aree tematiche omogenee, suddivise in cinque capitoli, in base al contenuto delle disposizioni del decreto “Cura Italia”, nella forma di domande e risposte. Come noto, le norme più rilevanti del decreto sono finalizzate a ridurre le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 sulle famiglie, sui lavoratori e sulle imprese, conseguentemente, i chiarimenti focalizzano l’attenzione principalmente su proroghe e sospensioni dei termini per i versamenti e altri adempimenti, sulla sospensione delle attività degli enti impositori, nonché su quella dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, sulle misure specifiche a sostegno delle imprese e su quelle a sostegno dei lavoratori. Sono chiarite, inoltre, le incertezze relative alle erogazioni liberali.

[su_button url=”https://www.confindustriafirenze.it/wp-content/uploads/2020/04/Circolare-8-Cura-Italia.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#980e2e” color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Leggi la circolare integrale[/su_button]

Misure specifiche a sostegno dei lavoratori

Per quanto riguarda il premio ai dipendenti, per la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, la circolare chiarisce che deve essere considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

I sostituti d’imposta, quindi, riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Misure a favore delle imprese

In merito al bonus per botteghe e negozi, l’Agenzia chiarisce le regole per l’utilizzo del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciale, pari al 60% del canone di locazione del negozio, pattuito per il mese di marzo. In merito, la circolare precisa che il bonus maturerà soltanto dopo l’avvenuto pagamento del canone stesso.

Rinvii per imprese e professionisti

Per ciò che concerne il dubbio riguardante lo slittamento dei termini di pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, le Entrate confermano che l’adempimento è tra quelli la cui scadenza è stata rinviata dal 16 al 20 marzo 2020.

La proroga è più ampia per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, individuati dal decreto MEF del 24 febbraio 2020. In questo caso gli interessati godono di una sospensione più estesa con scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.

Tali versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con una rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, inoltre, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa.

La circolare 8/E precisa, infine, che possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e n. 14/E dell’Agenzia, se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Sospensioni per IVA e Imposta di registro

La circolare fornisce precisazioni anche sulla sospensione dei termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020, che si applica anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del TUR. Tale sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

Fatture e corrispettivi

La circolare fornisce l’importante precisazione che l’emissione delle fatture non rientra tra gli adempimenti attualmente sospesi, così come è anche per l’invio telematico dei corrispettivi.

L’Agenzia ritiene, tuttavia che, in un’ottica di massimo favore per i contribuenti, facciano comunque eccezione e ricadano, quindi, nella sospensione, le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita a un momento successivo, come ad esempio, per l’assenza di rete internet e/o per problemi di connettività del dispositivo.

Oggetto di sospensione è anche l’adempimento di sola trasmissione telematica mensile dei dati dei corrispettivi da parte degli operatori con volume d’affari inferiore a 400mila euro, che non utilizzano ancora un registratore telematico, né la procedura web dell’Agenzia delle entrate e continuano a emettere scontrini o ricevute fiscali.

Allo stesso modo, può ricadere nella sospensione il termine di 60 giorni previsto per la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla gestione di distributori automatici. Quindi, se un gestore di un distributore automatico non è in grado di effettuare la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro 60 giorni dal precedente invio dei dati, poiché il tecnico incaricato di rilevare il dato presso il sistema è impossibilitato ad effettuarlo nel periodo di emergenza, sarà possibile effettuare la rilevazione e la trasmissione in un momento successivo.

 Erogazioni liberali e solidarietà

In merito alla deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano come non essendo la deduzione parametrata al reddito realizzato, l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale dell’azienda conseguita nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in questione.

La circolare fornisce anche un’importante delucidazione in materia di applicazione della disciplina prevista per la solidarietà alimentare. L’Agenzia precisa, infatti, che le donazioni delle persone fisiche, degli enti non commerciali e dei titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’attuale contesto emergenziale ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il decreto “Cura Italia”.

Lavori in corso

I chiarimenti sul “Cura Italia” non terminano con la circolare n. 8/2020, l’Agenzia delle Entrate si impegna, infatti, a raccogliere e a fornire risposta ai quesiti dei contribuenti sulle diverse misure straordinarie adottate a seguito dell’emergenza epidemiologica ed evidenzia come molte delle regole e degli ambiti applicativi delle norme fiscali previste dal DL n. 18/2020 sono stati già definiti nei documenti di prassi diffusi dall’Agenzia nelle scorse settimane e disponibili online sul sito istituzionale.

La circolare 8/E elenca i primi chiarimenti forniti, si tratta di quattro circolari e di due risoluzioni:

  • la circolare n. 4/2020 ha fornito chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini;
  • la circolare n. 5/2020 ha dettato le regole sui termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi;
  • la circolare n. 6/2020 ha fornito chiarimenti sulla sospensione dei termini e accertamento con adesione;
  • la circolare n. 7/2020 ha dato le indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box;
  • la risoluzione n. 12/2020 ha chiarito alcuni specifici dubbi sull’applicabilità della sospensione dei versamenti tributari e contributivi;
  • la risoluzione n. 14//2020E intervenuta anch’essa in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

 

In Allegati il testo della Circolare 8E/2020

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