DL Energia: una sintesi in attesa della conversione in legge.

Dic 18, 2023

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Il provvedimento approvato dal CdM contiene, tra le altre, le disposizioni iniziali per la messa a terra del nuovo meccanismo “Energy Release” e le basi anche per il meccanismo del “Gas Release”.

Contesto

Lo scorso 27 novembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia, nonché il funzionamento del mercato al dettaglio dell’energia elettrica”, cosiddetto Decreto Energia.  

Nel tanto atteso decreto sono contenute le misure centrali per il settore: dall’autoproduzione per gli energivori all’approvvigionamento gas, dalle concessioni geotermiche fino agli incentivi alle regioni per ospitare impianti rinnovabili. Ma ci sono anche disposizioni urgenti in materia di mercato al dettaglio dell’energia elettrica, in materia di stoccaggio geologico di CO2, per lo sviluppo di un polo strategico per l’eolico galleggiante in mare.

Contenuti del Decreto Energia

Tra gli 11 articoli segnaliamo le principali disposizioni.

Art.1 Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori a rischio
delocalizzazione attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali
energivori (Energy Release).
Il Governo punta a promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica al 2030 attraverso una concessione rilasciata prioritariamente ai soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che intendono realizzare impianti fotovoltaici o eolici. Il Ministero dell’Ambiente deve definire entro 60 giorni “un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese” rispettando una serie di criteri come la possibilità di realizzare nuova capacità di generazione con impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 1 MW oppure impianti oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 1 MW.

La proposta normativa della nuova procedura di Energy Release prevede quindi in particolare:

a. la concessione, in via prioritaria alle imprese energivore, delle superfici di proprietà di soggetti pubblici, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Complessivamente la misura riguarda circa 3.800 imprese potenzialmente interessate, tra cui principalmente quelle operanti nei settori della metallurgia, chimica, vetro, materie plastiche, tessili, alimentari.

b. l’implementazione, secondo criteri definiti dal MASE, di un meccanismo di promozione dello sviluppo, da parte delle imprese energivore, di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, basato sulla stipula di contratti (di natura finanziaria e non di consegna fisica, per differenza a due vie) tra il GSE e le imprese interessate.

Art. 2 Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi
ragionevoli (Gas Release).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vengono avviate, su direttiva del MASE, procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest’ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia dalle linee di costa, a condizione che: a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l’approvvigionamento di lungo termine. È consentita anche la coltivazione in deroga a patto che abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.

La nuova procedura di Gas Release prevede in particolare che:

a) il GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto delle procedure di approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni (D.M. 21 dicembre 2021).

b) in esito alle procedure di allocazione di cui sopra il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV, per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti (5 anni).

Art. 4 Disposizioni per incentivare le Regioni
Si prevede anche  l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un Fondo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale per le Regioni con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 da ripartire tra le regioni e le province autonome per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, a fronte della concentrazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Agli oneri si provvede a valere sui proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica e tramite i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, con un contributo annuo pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell’impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.

Art. 3 Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche.
Per quanto riguarda il geotermico prevede un termine di gara per le concessioni in due anni dalla scadenza, mentre per quanto riguarda il Piano pluriennale per la promozione degli investimenti “ai fini del rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l’autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare domanda di concessione entro un termine stabilito dall’autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024.

In allegato le slides di presentazione del D.L. Energia illustrate dal MASE.

 

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