Emergenza Covid-19: nuovo decreto-legge sulle quarantene e sul Green Pass rafforzato

Dic 30, 2021

Print Friendly, PDF & Email

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge sulle quarantene e sul Green Pass rafforzato. Segue il Comunicato stampa del CdM n.54 del 29 dicembre 2021

COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre, il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

(Fonte Governo)

 

ARTICOLI CORRELATI

Conto Termico: aggiornamento del Catalogo

Il GSE ha comunicato le modalità e i tempi per la procedura di aggiornamento del Catalogo degli apparecchi domestici conformi ai requisiti richiesti dal Conto Termico. Contesto Torniamo sul tema del...

Proroga smart working lavoratori “fragili”

Proroga fino al 31 dicembre 2023 L'art. 8 del Decreto Legge n. 132/2023 entrato in vigore il 30/09/2023, ha previsto la proroga fino al 31/12/2023 del diritto a svolgere l'attività lavorativa in...

Bando ISI 2022: fissata la data per il click-day

È pubblicato sul sito INAIL, sulla pagina informativa dedicata, il documento “Tabella temporale”. Fissata la data per il click-day per l’inoltro delle domande per gli investimenti in materia di...

RICERCA