Premessa
Ai sensi dell’art 19 del Regolamento 517/2014, entro il 31 marzo di ogni anno devono essere comunicate le quantità di sostanze elencate negli Allegati I e II del Regolamento per l’anno precedente – prodotte, importate o esportate – inclusi i gas contenuti nella apparecchiature, esportate, utilizzate come materia prima e distrutte.
Chi deve effettuare la comunicazione
La comunicazione deve essere presentata da:
• produttori, importatori o esportatori che hanno prodotto, importato o esportato più di una tonnellata metrica o più di 100 tonnellate di CO2 equivalente di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II al Regolamento 517/2014, incluse anche le imprese (produttori o importatori) alle quali è stata trasferita una quota;
• imprese che hanno distrutto più di una tonnellata metrica o più di 100 tonnellate di CO2 equivalente di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II al Regolamento 517/2014;
• imprese che hanno utilizzato come materia prima più di 1000 tonnellate di CO2 equivalente di F-gas;
• imprese che hanno immesso in commercio più di 500 tonnellate di CO2 equivalente di F-gas e di gas elencati nell’Allegato II al Regolamento 517/2014 contenuti in prodotti ed apparecchiature;
• imprese che hanno immesso in commercio apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore precaricate con HFC non precedentemente immessi in commercio nell’Unione Europea.
A chi si deve inviare la comunicazione
Le imprese interessate devono inviare la comunicazione all’European Environment Agency (EEA), al seguente indirizzo: https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases.
Ulteriori indirizzi utili:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
Contatto
Giacomo Borselli Tel.0552707236, e-mail giacomo.borselli@confindustriafirenze.it
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