I.V.A. – Addebiti da clienti per sconti / abbuoni

Giu 13, 2019

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Estremi:      Risposta n. 172, del 30/05/19, ad interpello – Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate riconosce la correttezza delle note di debito emesse dai clienti, nell’ambito di un rapporto contrattuale scritto, nei confronti dei fornitori al fine di ottenere sconti/abbuoni previsti contrattualmente; problema sentito particolarmente nei rapporti tra grande distribuzione e fornitori.

Premesso che dal 1° gennaio 2019 le note di variazione in aumento o in diminuzione, art. 26/633, devono essere emesse in formato elettronico, tramite SdI e che con il Provvedimento n. 89757, del 30/04/18, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato precisato (par. 6.2) che “le richieste del cliente al cedente/prestatore di variazione, art. 26/633, non sono gestite dal SdI” un contribuente, operante per lo più con clienti della G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata) ha chiesto, con interpello all’Agenzia, se le note debito emesse dagli acquirenti, in base ad accordi quadro scritti, finalizzate al farsi riconoscere sconti e abbuoni contrattuali, debbano considerarsi:

  1. irregolari in assoluto, poiché le note di variazione devono essere emesse, per legge, soltanto dal cedente/prestatore;
  2. irregolari nel solo caso in cui le variazioni hanno rilevanza ai fini I.V.A. (cioè con imposta evidenziata);
  3. regolari se le rettifiche hanno esclusivamente natura finanziaria, al fine di ridurre per il fornitore i ricavi di vendita;
  4. e, in quest’ultimo caso, se gli acquirenti debbano emettere tali addebiti finanziari in formato elettronico tramite SdI, oppure possono emettere un documento cartaceo da non inviare al SdI.

Tanto premesso l’Agenzia, rispondendo all’interpello, ha precisato che “non si rinvengono invece specifici ostacoli a che le ‘note di debito’ emesse dai cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio (Risol. 36/E, del 2008)”.

Si ricorda che le lettere di accredito/addebito, che non espongono l’imposta, di importo superiore a 77,47 euro, sono soggette a bollo da 2,00 euro.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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