I.V.A. – Cessioni intraue “franco fabbrica”: prove

Ott 4, 2019

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La Suprema Corte riconferma la responsabilità del cedente nazionale nel caso in cui non sia in grado di motivare al Fisco l’effettivo trasferimento dei beni, venduti “franco fabbrica”, nello Stato UE del cessionario, soggetto passivo d’imposta.

La Corte di Cassazione, richiamando le sentenze della Corte di Giustizia della UE (9/10/14, Traum; 6/09/12, Mecsek – Gabana; 27/09/07, Teleos), ha rigettato il ricorso presentato da un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate, concernente le prove che il fornitore nazionale deve produrre nel caso di cessioni di beni intraue venduti “franco fabbrica” nei confronti di cessionari, soggetti passivi comunitari, onde poter legittimamente applicare il regime di non imponibilità di cui al 1° co. lett. a) dell’art. 41, del D.L. 331/93 (L. 427/93).

Premesso che la contestazione emergeva da un rilievo dell’Agenzia delle Entrate, concernente la cessione di veicoli (pagati con assegni italiani, immatricolati in Italia, ordinati telefonicamente) che non risultavano usciti dal territorio dello Stato, anche se la vendita era stata fatturata e indicata nel mod. INTRA-cessioni, ma senza verifica da parte del cedente se il cliente estero fosse soggetto passivo in altro Stato UE, la Suprema Corte motiva il rigetto del ricorso per i motivi che seguono.

La non imponibilità delle cessioni intraue si applica quando non solo è trasmesso all’acquirente il potere di disporre del bene pagato, ma anche quando e se lo stesso viene trasportato/spedito in altro Stato UE e lascia fisicamente il territorio dello Stato membro del cedente.

Nel caso di vendita “franco fabbrica” il venditore, per dimostrare la propria buona fede, è chiamato a produrre la prova documentale dell’effettivo trasferimento dei beni nel territorio dello Stato UE di destinazione, anche se tali prove documentali, sono in possesso di terzi (vettore/spedizioniere) e, se non acquisibili, di aver espressamente concordato con il vettore del cessionario o con quest’ultimo l’obbligo di consegnargli la documentazione e, nel caso di inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria (Cassaz. 30/12/15, n. 26062).

Per concludere, il cedente doveva utilizzare la massima diligenza esigibile onde evitare di essere coinvolto in comportamenti evasivi dei quali poteva rendersi conto.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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