I.V.A. – Decreto fiscale

Nov 8, 2019

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Estremi:    D.L. 26/10/19 n. 124 in G.U. 26/10/19, n. 252      –        in vigore dal 27/10/2019

Il decreto fiscale di fine anno, che precede l’emanazione della legge di bilancio per il 2020, apporta alcune modifiche alla normativa I.V.A. in particolare per la compensazione dei crediti, per il regime domestico dell’inversione contabile, per l’utilizzo delle dichiarazioni di intento nel settore dei carburanti, per la fatturazione elettronica, per l’utilizzo del POS e dei pagamenti in contante.

 

Con Decreto Legge “salvo intese” il Governo ha disposto misure di contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali.

Il decreto, collegato alla manovra di bilancio per il 2020 è entrato in vigore il 27 ottobre ma per alcune disposizioni è prevista l’emanazione di decreti attuativi.

In sintesi si riportano le modifiche alle norme I.V.A. e a quelle ad esse collegate.

Art. 1 – Accollo debiti – compensazione. L’accollante, per il pagamento dell’altrui debito di imposte, non può utilizzare in compensazione i propri crediti d’imposta. I versamenti effettuati violando questa norma si considerano non avvenuti e soggetti, per ambo le parti, alla sanzione del 30% del credito utilizzato, se esistente, e dal 100 al 200% se non esistente, con recupero dell’imposta non versata e dei relativi interessi per i quali l’accollante è coobbligato in solido con l’accollato.

Art. 2 – Cessazione e compensazioni. Vietata la compensazione dei crediti di ogni tipo e importo da parte dei destinatari dei provvedimenti di cessazione d’ufficio della partita I.V.A. o di esclusione dalla banca dati VIES: per questi ultimi il divieto opera soltanto per i crediti I.V.A. I crediti però potranno essere richiesti a rimborso o riportati nella successiva dichiarazione.

Art. 3 – Indebite compensazioni. Anche per compensare i crediti relativi alle imposte sul reddito e IRAP si applicano le regole vigenti in tema di compensazione dei crediti I.V.A. Pertanto, la compensazione di crediti (imposte dirette, Irap e sostitutive), superiori a 5.000 euro annui potrà essere effettuata soltanto previa presentazione della dichiarazione annuale e, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della stessa, con obbligo per tutti i contribuenti di trasmettere telematicamente il mod. F24 esclusivamente attraverso i canali dell’Ag. delle Entrate.

Questa disposizione si applica a partire dal 2020 ma comprenderà i crediti maturati nel 2019 e, alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020 ma scartate a seguito di controllo, sarà applicata la sanzione da 1.000 per ogni F24 scartato: sarà emanato un decreto attuativo.

Art. 4 – Inversione contabile domestica. All’art. 17/633 è aggiunta la lett. a-quinquies estendendo la regola dell’inversione contabile alle prestazioni (B2B), diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad a-quater) art. 17, effettuate in base a contratti di appalto, subappalto e affidamento a soggetti consorziati e ai rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo di beni strumentali dello stesso.

Sono escluse le prestazioni rese alla pubblica amministrazione, ai soggetti tenuti ad applicare la regola dello split payment e alle agenzie operanti del settore del lavoro interinale.

Questa disposizione è però subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Consiglio della UE, quindi attualmente non è operativa.

Sarà invece operativa, a decorrere dal 1/01/2020, la disposizione che prevede l’obbligo da parte del committente di versare le ritenute di cui agli articoli. 23 e 24/600, 50/446 e 1/360 operate dall’appaltatore ai dipendenti dopo che quest’ultimo gli ha fornito la relativa provvista o gli ha chiesto di prelevarle dai corrispettivi che gli sono dovuti per il servizio prestato.

Sono esonerate dall’adempimento le imprese affidabili come individuate dal decreto.

Art. 6 – Carburanti e dichiarazione di intenti. Al fine di contrastare le frodi nel settore carburanti, con effetto dal 27/10/19, nella compra-vendita di carburanti e altri prodotti (co. 937/205 – 17) non è più consentito l’utilizzo delle dichiarazioni di intento salvo che per il gasolio venduto da depositi commerciali ed acquistato da imprese di trasporto.

Art. 9 – Acquisto veicoli usati da UE. Il controllo della sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell’I.V.A. (F24 El.Ide) per l’immatricolazione in Italia di veicoli usati di provenienza dalla UE da parte di privati è effettuato preventivamente dall’Ag. delle Entrate che trasmetterà le risultanze al Dipartimento dei trasporti.

Art. 14 – Utilizzo file fatture E.  I file delle fatture elettroniche sono memorizzati dall’Agenzia fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o fino alla definizione di eventuale contenzioso e potranno essere utilizzati dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della protezione dati, nel rispetto delle garanzie di tutela di legge.

Art. 15 – Fatture E. sistema T. sanitaria. Anche per l’anno 2020 è fatto divieto di emettere fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, da parte dei soggetti che inviano i dati al S.T.S.

Art. 16 – Predisposizione registri e dich. annuale I.V.A. Rinviata al 2021 la dichiarazione annuale I.V.A. precompilata mentre, a decorrere dal 1/07/2020, l’Agenzia delle Entrate avvierà la procedura che prevede la predisposizione delle bozze dei registri I.V.A. e delle comunicazioni dati delle liquidazioni periodiche in base ai dati delle fatture elettroniche, di quelli delle operazioni transfrontaliere (bollette doganali e esterometro) e dei corrispettivi telematici.

Art. 17 – Bollo e fatture E. Relativamente alle fatture elettroniche, a decorrere dal 1/01/2020, l’Agenzia delle Entrate, in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, comunicherà al contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta, la sanzione (30%) ridotta ad un terzo e gli interessi dovuti. Trascorsi 30 giorni infruttuosamente l’ufficio procederà all’iscrizione a ruolo definitiva.

Art. 18 – Utilizzo contante. A decorrere dal 1/07/2020 e fino al 31/12/2021 la soglia che limita i pagamenti in denaro contante viene ridotta a 1.999,00 euro e, a far tempo dal 1/01/2022 ulteriormente ridotta a 999,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate dal 1/07/2020 al 31/12/2021 la sanzione minima è di 2.000 euro e, a decorrere dal 1/01/2022, è fissata in euro 1.000.

Art. 20 – Sanzioni lotteria scontrini. L’esercente che al momento di effettuazione dell’operazione rifiuta di ricevere il codice fiscale del cliente o non trasmette all’Ag. delle Entrate i dati dell’operazione, è soggetto alla sanzione da 100 a 500 euro. Nel primo semestre del 2020 non si applicheranno sanzioni ai contribuenti che temporaneamente inviano i dati dei corrispettivi con registratori di cassa in uso non telematici o con ricevute fiscali. Non è applicabile il cumulo giuridico nel caso di più violazioni.

Art. 21 – Pagamenti E. Previste nuove funzioni al fine di utilizzare facilitazioni tecnologiche che consentono, con pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra privati (fattura elettronica, memorizzazione e trasmissione dati corrispettivi). Un apposito provvedimento definirà le regole tecniche.

Art. 22 – Commissioni pagamenti elettronici. Per gli operatori, che nell’anno precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, è previsto un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni effettuate con pagamenti medianti carta di credito, di debito o prepagate. Il credito si applica a decorrere dal 1/07/2020.

Art. 23 – Mancata accettazione pagamenti elettronici. Il commerciante o il professionista che dal 1/07/2020 non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di pagamento, è soggetto alla sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore dell’operazione, irrogata dal Prefetto del territorio  nel quale ha avuto luogo la violazione.

Art. 32 – Scuole guida. In adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE, del 14/03/19, è modificato il 1° co. n. 20) dell’art. 10/633 prevedendo che non sono esenti da I.V.A. e quindi diventano imponibili i corrispettivi delle prestazioni d’insegnamento guida al fine di conseguire le patenti di guida delle categorie B) e C1): la modifica si applica dal 1/01/2020 e sono fatti salvi i comportamenti in passato tenuti dagli operatori.

Viene abrogata la lett. a) dell’art. 2 del D.P.R. 696 con la conseguenza che tali prestazioni diventano soggette a certificazione fiscale fino al 30/06/2020 e, da tale data, a memorizzazione elettronica e trasmissione dati dei corrispettivi giornalieri. Non sono previsti rimborsi di imposta per gli operatori che hanno applicato l’imposta dalla data della sentenza.

Art. 39 – Disciplina penale utilizzo fatture operazioni inesistenti. Modifica la disciplina penale e la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di fenomeni evasivi ai fini II.DD. e I.V.A. innalzando le pene (esclusione da 4 a 8 anni per uso di fatture fittizie pari o superiori a 100.000 euro, oppure da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per importi inferiori), introducendo la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato (importi pari o superiori a 100.000 euro) e la responsabilità, in ogni caso, dei legali rappresentanti (D.Lgs. 231/2001) con conseguente sanzione pecuniaria.

Le modifiche recate con questo articolo hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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