I.V.A. – Decreto Legge “Rilancio”

Mag 26, 2020

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Estremi:       D.L. 34/2020 – G.U. n. 128, 19/05/20 – S.O. n. 21

In vigore dal 19/05/2020

Varata una manovra finanziaria, con l’intento di risollevare l’economia, che introduce alcune limitate agevolazioni e novità in materia I.V.A.: la più importante è l’incremento, per il 2020, della possibilità di compensare il credito innalzato da 700.000 a 1.000.000 di euro.

Il D.L. “rilancio” in vigore dal 19/05/20 dispone ai fini I.V.A. quanto segue:

  • Art. 123: sopprime le clausole di salvaguardia in materia di I.V.A. (e accisa). Pertanto i programmati aumenti delle aliquote I.V.A., a decorrere dal 2021 disposti in anni precedenti, non saranno applicati (salvo ovviamente future esigenze di cassa);
  • Art. 124: alla Tabella A, parte 2a bis, allegata al D.P.R. 633/72 dopo il n. 1-ter è aggiunto il n. 1-quater e dal 19/05/20 alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (vedere elencazione nella nota) si applica l’aliquota I.V.A. del 5%.

Però, per le cessioni effettuate dal 19/05 e fino al 31/12/20, si applicherà il regime di esenzione art. 10/633 (con problemi per coloro che al dettaglio applicano il sistema della ventilazione) mantenendo il diritto alla detrazione dell’imposta (art. 19, 1° co./633) pagata sugli acquisti e le importazioni di tali beni: cessioni che se di importo superiore a 77,47 euro sono soggette ad imposta di bollo da 2 euro.

  • Art. 126 – 127: rinviati al 16/09/20 (dal 30/06/20) i versamenti I.V.A. sospesi:
    • ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L. 23/2020 per i soggetti che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno subito una rilevante riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi;
    • ai sensi dell’art. 61 del D.L. 18/2020 relativi alle attività dei settori ritenuti maggiormente colpiti dall’emergenza in corso;
    • ai sensi dell’art. 62 del D.L. 18/2020 concernenti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro e agli operatori aventi sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti già sospesi e rinviati al 16/09/20 possono essere frazionati fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 16/09/20.

Al momento non è previsto alcun rinvio, per nessun soggetto, per i versamenti I.V.A. in scadenza il prossimo 16 giugno;

  • Art. 140: proroga al 1/01/2021 la moratoria per gli esercenti con Volume di Affari 2018 non superiore a 400.000 euro che entro il 1/07/2020 non riusciranno ad installare il nuovo registratore telematico o adattare il vecchio. Questi soggetti proseguiranno all’invio mensile dei corrispettivi (anche via web) certificando le operazioni con il rilascio dello scontrino e/o della ricevuta fiscale. Anche l’adeguamento dei registratori telematici del settore sanitario (farmacie, ottici, etc.) slitta al 1/01/2021;
  • Art. 141: rinvia al 1/01/2021 l’introduzione della “lotteria dei corrispettivi”;
  • Art. 142: rinvia alle operazioni effettuate a decorrere dal 1/01/2021 l’introduzione in via sperimentale del servizio di elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei registri fatture e acquisti, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale I.V.A.;
  • Art. 143: rinvia al 1/01/2021 l’introduzione della procedura che consentirà all’Ag. delle Entrate di determinare automaticamente l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse al SdI;
  • Art. 147: incrementa per l’anno 2020 il limite annuo di compensazione (tramite F24) o rimborso (su conto fiscale) del credito I.V.A. innalzato da 700.000 a 1 milione di euro; se la norma sarà confermata in sede di conversione in legge dovranno essere emanate disposizioni al fine di rendere possibile a coloro che hanno già compensato o chiesto il rimborso in base all’importo precedente al fine di poter usufruire della differenza;
  • Art. 187: per l’anno 2020 la percentuale di resa forfetaria nel settore editoriale (quotidiani, periodici, libri, etc.) dell’ordinario 80% è elevata al 95%.

Più in generale, altri articoli rinviano al 16/09/2020 il pagamento degli avvisi bonari (liquidazioni e controlli delle dichiarazioni); sospendono i versamenti delle somme dovute (dal 9/03 al 31/05/2020) a seguito di accertamenti con adesione, mediazione, conciliazione, recupero, di crediti e avvisi di liquidazione: le somme dovute potranno anche essere rateizzate in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/09/20.

Nota Art. 124. I beni ritenuti necessari sono:

ventilatori polmonari, monitor multiparametrico anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e peristaltiche per nutrizione enterale; tubi entro tracheali; caschi per ventilazione a pressione; maschere per ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratori elettrici; centrali di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografi portatili; tomografi computerizzati; mascherine chirurgiche, Ffp2 e  Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili e chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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