I.V.A. – Dichiarazione d’intenti: responsabilità del fornitore

Lug 2, 2019

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I fornitori di clienti esportatori devono porre la massima attenzione quando emettono fattura non imponibile su dichiarazione d’intenti – apparentemente regolare – trasmessa dal cliente: potrebbero essere chiamati a versare l’imposta con le relative sanzioni se non dimostrano di essere estranei al disegno evasivo del cliente.

Con molteplici sentenze la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale al fornitore dell’esportatore, che abbia osservato tutti gli adempimenti di legge e adottato “misure ragionevoli in suo potere”, al fine di assicurarsi che l’operazione effettuata non imponibile su dichiarazione d’intento trasmessa dal cliente “non lo conducesse a partecipare alla frode”, non può essere contestata l’omessa applicazione dell’imposta (e delle relative sanzioni) sulle operazioni effettuate nei confronti del cliente che ha falsamente dichiarato il suo status di esportatore.
Ma il Fisco (Dogane, G. di Finanza e Agenzia Entrate) poiché non è in grado di accertare in tempo reale se l’operatore che trasmette la dichiarazione d’intento al fisco e al fornitore ha veramente lo Status di “esportatore abituale” frequentemente contesta al fornitore (specie se il cliente non è più reperibile) l’omessa applicazione dell’imposta su tutte le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti dello stesso, addebitandogli l’I.V.A. (ovviamente non rimborsata dal cliente) e le relative sanzioni.
Tutto ciò indipendentemente dal fatto che il fornitore abbia ricevuto in termini una (o più) dichiarazioni d’intento, regolarmente transitate dall’Ag. delle Entrate, registrate nell’apposito registro e citate nelle fatture emesse (concernenti operazioni con I.V.A. detraibile oggettivamente e soggettivamente) ed abbia in pratica osservato gli adempimenti ed eseguito i riscontri tutti imposti dalle vigenti norme di legge.
Una Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso di un contribuente al quale, pur avendo adempiuto a tutti i riscontri di legge, era stata contestata la mancata applicazione dell’imposta su tutte le operazioni effettuate nei confronti di un cliente scorretto.
La contestazione si fondava sul fatto che la corrispondenza intercorsa tra le parti non era stata inviata “mezzo PEC”, le modalità di pagamento era avvenute in “modo anomalo” e, pertanto, si poteva presumere la volontà di porre in essere una frode ai fini fiscali.
La Commissione Tributaria, considerato che il fornitore non solo aveva eseguito i riscontri previsti per legge, ma anche aveva adottato ulteriori prudenziali comportamenti avendo chiesto la documentazione relativa all’iscrizione al Registro Imprese (dalla quale non emergevano anomalie) nonché la copia della Dichiarazione Annuale I.V.A., con la relativa ricevuta di presentazione, (dalla quale si desumeva l’esistenza dello Status di esportatore) ha accolto – almeno in 1° grado – il ricorso del contribuente, fornitore.
Le considerazioni che si possono trarre dalla descritta vicenda portano all’amara conclusione che pur osservando tutte le disposizioni disposte dalle vigenti leggi il contribuente non è immune da conseguenze, fondate su mere presunzioni, aventi lo scopo di recuperare in ogni modo l’imposta.
Pertanto, prima di emettere fatture non imponibili, occorre predisporre ed effettuare accurati ed approfonditi controlli sul cliente, sull’attività dallo stesso dichiarata e in concreto effettivamente esercitata, ponendo la massima attenzione sulle modalità dei pagamenti, sempre tracciati, sulla corrispondenza intercorsa, con data certa, esigendo che lo stesso documenti in modo esauriente il suo diritto di avvalersi del diritto di effettuare acquisti ai sensi dell’art. 8, 1° co. lett. c) del D.P.R. 633/72.

Contatto
Area Economia e Diritto di Impresa
Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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