I.V.A. – Documento commerciale e indicazione del “resto”

Set 3, 2019

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Estremi: risposta a quesito n. 338, del 12/08/19 – Agenzia delle Entrate

Nei dati da riportare nel documento commerciale, rilasciato per le operazioni al dettaglio e quindi da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, deve essere indicato l’importo del “resto” anche in contanti.

 

L’Agenzia delle Entrate con una risposta ad un quesito ha ricordato che nel documento commerciale, rilasciato per le transazioni al dettaglio, oltre ai dati previsti dal decreto del 7/12/16, deve essere riportata anche la tipologia della forma di pagamento, così come previsto dai provvedimenti direttoriali del 28/10/16 e del 18/04/19.

La tipologia del pagamento adottato prevede anche l’indicazione dell’importo “non riscosso” e quella del “resto”.

Al fine di garantire la necessaria e inderogabile uniformità, la trasparenza e la completezza del dettaglio dell’incasso, l’Agenzia precisa che l’indicazione del “resto” (anche in contanti) è un dato che deve risultare dal documento commerciale e quindi trasmesso telematicamente alle Entrate.

L’Agenzia ricorda, inoltre, che la mancata indicazione di tale dato non è sanzionabile.

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

 

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