I.V.A. – Esterometro

Set 19, 2019

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Permangono dubbi relativamente ai dati delle operazioni attive e passive con l’estero che devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con l’esterometro anche se, fonti autorevoli, interpretano la disposizione nel senso che devono essere comunicate le operazioni dipendenti da fatture emesse (escluse quelle elettroniche) e ricevute soggette a registrazione ai fini I.V.A. E’ auspicabile un definitivo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3-bis, del D.Lgs. 127/15, i soggetti passivi I.V.A. residenti o stabiliti in Italia (esclusi i soggetti espressamente esonerati) devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nello Stato, escluse quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale (export – import) e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche (tramite SdI).

La trasmissione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data del documento emesso e a quello della data di ricezione (cioè registrazione – Provv. 89757 del 30/04/18) del documento (registrazione nel registro I.V.A. e/o in c/generale?).

Con la risposta ad un interpello (n. 85 del 27/03/19) l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo comunicativo si applica a prescindere dalla natura della controparte e dal requisito della territorialità ai fini I.V.A. dell’operazione.

La surriportata interpretazione è stata indirettamente confermata con la Circolare n. 14/E, del 17 giugno scorso, con la conseguenza che dovrebbero essere comunicate con l’esterometro operazioni attive fatturate o non fatturate a soggetti esteri, territorialmente rilevanti o meno in Italia, di qualsiasi importo esse siano.

Così come dovrebbero essere oggetto di comunicazione gli acquisti di beni e di servizi effettuati all’estero da operatori nazionali, indipendentemente dal fatto che siano o no rilevanti territorialmente in Italia o che siano stati assoggettati all’I.V.A. vigente in ogni Stato membro, o che siano relative ad operazioni fuori campo I.V.A., che dipendano o meno da fatture, senza limiti di importo.

Secondo Assonime (Circolare n. 10, dell’11/04/19) vanno indicate nell’esterometro solo le operazioni soggette a registrazione, quindi le fatture emesse e quelle ricevute per le quali, a norma delle disposizioni nazionali, vige l’obbligo della loro registrazione nei registri I.V.A. (in tal senso anche il Quotidiano del Fisco – 15/04/19 e Euroconference News – 16/04/19).

E’ necessario però un definitivo chiarimento poiché, alla lettera, la norma che ha disposto l’obbligo dell’esterometro si riferisce non a fatture ma a documenti, senza richiamare alcun conseguente obbligo di registrazione (per gli acquisti si fa riferimento alla ricezione).

Da ciò si può dedurre che qualsiasi operazione, fatta verso o da soggetti esteri, comunque documentata, soggetta o meno all’I.V.A. nazionale o comunitaria, indipendentemente dal suo ammontare e dall’obbligo di essere registrata nei registri I.V.A., debba essere comunicata con l’esterometro.

Si ricorda, infine, che eventuali errori e omissioni nella trasmissione dei dati è soggetta a sanzione di 2 euro per ogni fattura (documento?) entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre, ridotta alla metà se la trasmissione viene fatta nei 15 giorni successivi alla scadenza, oppure rettificata entro tale termine e che risultano applicabili le ulteriori riduzioni dipendenti dal ravvedimento operoso (art. 11 D.Lgs. 471/97).

  

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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