I.V.A. – Fatture E. immediate: nuove regole – Termine periodo moratoria sanzioni

Giu 26, 2019

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Con il 1° luglio 2019 ampliati i termini per l’emissione delle fatture elettroniche immediate e inizia il termine a decorrere dal quale viene a cessare il periodo di moratoria dall’applicazione di sanzioni, intere o ridotte, conseguenti a brevi ritardi nell’emissione delle fatture E.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.L. 119/18 (L. 136/18), per le operazioni effettuate, art. 6/633, a decorrere dal 1° luglio p.v., entreranno in vigore i nuovi termini concernenti il momento di emissione della fattura immediata, elettronica o cartacea.

Attualmente la fattura immediata deve essere redatta e inviata (trasmessa al SdI se elettronica, spedita o consegnata se cartacea) entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell’operazione che, ai sensi dell’art. 6/633, coincide:

  1. per le cessioni di beni, con il giorno della consegna/spedizione dei beni;
  2. per le prestazioni di servizi, con il giorno del pagamento del corrispettivo;
  3. ricordando che il pagamento anticipato di tutto o di parte del corrispettivo, effettuato prima dei momenti indicati ai punti a) e b) che precedono, genera l’obbligo di emissione della fattura nel giorno del pagamento anticipato e che la data della fattura emessa prima dei momenti di cui alle lett. a) e b) che precedono, determina il momento di effettuazione dell’operazione..

A decorrere dal prossimo 1° luglio gli operatori, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione dettato dal citato art. 6/633, disporranno di un termine più ampio per l’emissione della fattura immediata poiché questa potrà essere emessa:

  • entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (e sembra che il D. Crescita estenda a 12 giorni il termine entro il quale adempiere all’obbligo).

Naturalmente l’I.V.A. indicata nella fattura immediata emessa a cavallo di due periodi d’imposta (p.e. effettuazione 29/07 – emissione 5/08) dovrà essere inclusa nella liquidazione del mese di luglio, se elettronica dovrà essere trasmessa al SdI al massimo entro il 5 (o 7) agosto.

Nella fattura E. immediata dovrà essere indicata la sola data di effettuazione dell’operazione, mentre in quelle cartacee dovrà essere indicata la doppia data: quella di effettuazione e quella di emissione.

Si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1/07/19 (trimestrali) e dal 1/09/19 (mensili), verrà a cessare il periodo di moratoria dall’applicazione di sanzioni conseguente alla introduzione dell’obbligo generalizzato della fattura E.

L’applicazione della moratoria è subordinata alla condizione che le fatture E. risultino emesse:

  • entro il termine per eseguire la liquidazione I.V.A. del periodo nel quale le fatture E. dovevano essere emesse (nessuna sanzione);
  • ovvero, soggette alla sanzione ridotta al 20% se emesse tardivamente ma incluse nella liquidazione I.V.A. del periodo (mese o trimestre)

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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