I.V.A. – Gruppo I.V.A. e fatture d’acquisto: intestazione

Set 6, 2019

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Estremi:      Risoluzione Agenzia Entrate, n. 78 del 1/08/2019

Le fatture degli acquisti effettuati dai partecipanti al “gruppo I.V.A.” devono riportare la Partita I.V.A. attribuita al “gruppo” e non quella del singolo soggetto partecipante al “gruppo”: pena perdita diritto alla detrazione ma sono tollerati comportamenti scorretti tenuti sino al 31/07/19.

Con una Risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le fatture degli acquisti effettuati dal “gruppo I.V.A.” devono indicare la Partita I.V.A. attribuita al “gruppo” e il codice fiscale del partecipante al gruppo e non quello del partecipante (ante allo stesso attribuita) a pena della perdita del diritto alla detrazione della relativa imposta, salvo regolarizzazione della fattura art. 6, 8° co. lett. b) del D.Lgs. 471/97, emettendo autofattura E. (tipo documento TD20) da trasmettere al SdI, come indicato al punto 6.4 del Provvedimento 30/04/18 dell’Agenzia Entrate.

Al fine di una maggiore comprensione della risoluzione si ricorda che la vigente normativa nazionale contempla due diverse modalità di consolidamento dell’imposta, una prevista dal 3° co. dell’art. 73/633, più propriamente definita “liquidazione I.V.A. di gruppo” e l’altra, di recente introduzione, in aderenza alla Direttiva UE, regolamentata dal Titolo V-bis, art. 70-bis e segg./633, cosiddetta “gruppo I.V.A.”.

Con la prima disposizione, ogni soggetto partecipante alla liquidazione, mantiene i propri obblighi, adempimenti e Partita I.V.A., limitandosi a trasferire (mensilmente/trimestralmente) il proprio debito/credito I.V.A. alla capogruppo che, provvede a consolidare debiti/crediti e versare, se a debito, o acquisire il credito.

Con la seconda disposizione, interessata alla risoluzione, ogni partecipante al “gruppo” perde ai fini I.V.A. la propria individualità e la propria partita I.V.A. (che rimane però valida ai soli fini doganali) poiché al “gruppo” alla sua costituzione è assegnata una nuova partita I.V.A. valida per le operazioni attive effettuate da tutti i partecipanti e per tutte le operazioni eseguite dal “gruppo”, mentre le operazioni interne, scambiate infragruppo, perdono la loro rilevanza agli effetti I.V.A.

Da quanto esposto si comprende che per le operazioni effettuate nei confronti di ogni partecipante al “gruppo I.V.A.” i fornitori dovranno indicare nelle fatture E. emesse la Partita I.V.A. attribuita al gruppo e non quella, forse già conosciuta, a suo tempo comunicata dal cliente.

Comunque, poiché ricorrono obiettive condizioni di incertezza, la risoluzione fa salvi i diversi comportamenti tenuti dai contribuenti entro il 31 luglio 2019, purché non abbiano comportato perdite per l’Erario.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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