I.V.A. – Legge di Bilancio per il 2020

Gen 14, 2020

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Estremi:       Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27/12/19 – S.O. n. 45/L alla G.U. del 30/12/19

Alcune delle disposizioni della Legge di Bilancio, direttamente o indirettamente incidono sulla disciplina I.V.A. La Legge è composta da un articolo e due sezioni (la prima di 884 commi e la seconda di 31), entra in vigore il 1/01/2020, salvo quanto espressamente e diversamente indicato.

 

FiscoOggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate, commenta le novità che incidono sulle norme I.V.A. e da questa, succintamente riprendendole, riportiamo quanto emerge dai vari commi dell’art. 1 del Provvedimento.

3) – salvaguardia aliquote I.V.A.: blocca anche per l’anno 2020 gli aumenti delle aliquote I.V.A. rinviandoli al 2021 (salvo, si può immaginare improvvise necessità);

195/197) – investimenti beni strumentali: per gli operatori che intendono usufruire del credito d’imposta ai fini reddituali, per l’acquisto di tecnologie strumentali (commi da 184 a 197) oltre a certi requisiti soggettivi, oggettivi e temporali devono far indicare espressamente nelle fatture di acquisto e nei documenti di acquisizione i riferimenti alle disposizioni dei citati commi della norma in oggetto;

513) – oleoturismo: anche l’esercizio dell’oleoturismo, consistente nell’attività di conoscenza dell’olio espletata sul luogo di produzione con visite, degustazione, etc. si rende applicabile il regime I.V.A. di cui all’art. 1, co. 502/505 della Legge 27/12/17 (enoturismo) e, in pratica nel rispetto di certe condizioni e osservati i regolamenti regionali, si applica il regime forfetario;

559/530) – Campione d’Italia: è istituita una nuova imposta sulle forniture di beni e servizi e le importazioni effettuate nel territorio del Comune finalizzate al consumo finale (consumatore) compresa l’introduzione di beni provenienti da territori della UE. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Campione e sono soggetti passivi coloro che, in esercizio di impresa, arte o professione, effettuano cessioni e prestazioni nei confronti di consumatori finali. Le aliquote I.V.A. interne sono allineate con quelle vigenti in Svizzera; l’art. 67, 1° co. lett. d) del D.P.R. 633 è sostituito dal seguente: “le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d’oltremare, dal Comune di Campione d’Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano”; saranno predisposti decreti del MEF;

691/692) – Regime Forfetario: per accedere dal 2020 all’applicazione del regime forfetario è fissato un  limite massimo di spese per il personale di 20.000 euro e sono esclusi i soggetti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro; i termini di decadenza per gli accertamenti a carico dei forfetari che scelgono di utilizzare esclusivamente il sistema della fatturazione elettronica (attiva e passiva) sono ridotti di un anno; abrogata la disposizione che prevedeva l’applicazione del regime forfetario (imposta sost. 20%) anche ai soggetti con Volume di ricavi o compensi tra 65.001 a 100.000 euro;

725) – Noleggio imbarcazioni da diporto: a decorrere dal 1° aprile 2020 e previa emanazione di apposito provvedimento dell’Ag. delle Entrate, ai fini della territorialità di cui all’art. 7-quater, 1° co. lett. c) del D.P.R. 633, concernente i servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto e l’effettiva utilizzazione e fruizione al di fuori dell’Unione Europea dovrà essere dimostrata con effettivi mezzi di prova e non più presunta.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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