I.V.A. – Note variazione e plafond esportatori

Ott 24, 2019

Print Friendly, PDF & Email

Estremi:       Sentenza n. 25485 del 10/10/19 Corte di Cassazione

La Suprema corte ha sentenziato, per l’ennesima volta, che l’ammontare del plafond utilizzabile dagli esportatori, per effettuare acquisti con dichiarazioni d’intenti, conseguito nell’anno nel corso del quale sono state registrate le fatture delle operazioni principali non imponibili, non subisce modifiche se, in anni successivi, sono emesse e registrate note di variazione.

Le Dogane, Circ. 27/02/03, n. 8/D, indicarono i comportamenti da osservare nel caso di note di variazione in aumento o in diminuzione delle operazioni non imponibili effettuate dai contribuenti, emesse ai sensi dell’art. 26/633, nei riflessi del PLAFOND disponibile.

La Circolare, criticata in dottrina, in sintesi, precisava quanto segue:

1) addebiti per aumenti: obbligatori, emessi nel corso dello stesso anno di effettuazione dell’operazione originaria, aumentano il plafond dell’anno stesso; emessi nell’anno successivo non aumentano il plafond di tale anno ma quello dell’anno precedente; emessi in epoche successive non aumentano il plafond di alcun anno;

2) accrediti per diminuzione, facoltativi e anche se non emessi riducono il plafond disponibile dell’anno nel quale è stata effettuata l’operazione principale (anche se emessi in anni successivi): con effetti devastanti poiché potrebbero portare a splafonamenti con tutte le conseguenze.

In più occasioni la Corte di Cassazione ha manifestato una diversa interpretazione dell’art. 26 del D.P.R. 633 sentenziando che la norma non incide il diritto incondizionato sorto a seguito dell’esportazione e “non comporta una diminuzione del plafond disponibile per l’anno in cui è stata effettuata l’operazione principale” (Sent. 15059, del 2/07/14).

La Suprema Corte, con Sentenza n. 25485, del 10/10/19, ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente il quale aveva effettuato acquisti con dichiarazione d’intenti nel 2003 – revocata il 15/09/2003 – e ricevuto e registrato nel 2004 note debito (per variazione prezzo) non imponibili relative agli acquisti del 2003, dopo la revoca della dichiarazione d’intenti.

Con la Sentenza la Suprema Corte ha anche enunciato, il seguente principio di diritto: “In tema di I.V.A. e con riferimento al regime della sospensione dal pagamento previsto, per le cessioni all’esportazione, dall’art. 8, 1° co. lett. c) del D.P.R. 633/72, deve farsi riferimento, ai fini della verifica del rispetto del plafond annualmente previsto per beneficiare dell’agevolazione, all’anno di registrazione della fattura relativa all’operazione principale e non già a quello di registrazione del documento fiscale con il quale vengono apportate modifiche alla predetta fattura”.

Al proposito è utile ricordare che prima della entrata in vigore della Legge n. 28 del 1997 la costituzione del plafond spendibile veniva determinata in base alle operazioni “fatte” (cioè concluse ai fini doganali con l’uscita dei beni dal territorio dello Stato) mentre, dopo l’introduzione della citata legge, il plafond utilizzabile è costituito dalle esportazioni, cessioni intraue e operazioni assimilate come da “fatture registrate nell’anno solare” (o nei dodici mesi precedenti).

Si comprende quindi la logica seguita dalla Corte che, nell’enunciare il principio – sulla base di una rigorosa interpretazione dell’art. 8, 1° co. lett. a) e b) del D.P.R. 633 e della Legge 28 del 1997 – ha evidenziato (contrariamente alle conclusioni cui sono pervenute le Dogane con la Circ. 8/D) che al fine di controllare il rispetto di plafond annualmente utilizzabile, i contribuenti devono far riferimento all’anno nel corso del quale è stata registrata la fattura non imponibile dell’operazione principale e che la nota credito, registrata in anni successivi a rettifica di tale operazione, non modifica l’ammontare del plafond usufruibile dell’anno nel quale è stata registrata l’operazione principale.

Tanto meno il plafond può essere modificato nel caso in cui non sia emessa una nota credito valida ai fini I.V.A. o sia emessa una semplice “lettera di accredito”.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

ARTICOLI CORRELATI

Ravvedimento speciale: versamenti entro il 2 aprile

L’istituto del ravvedimento, consente ai contribuenti di poter regolarizzare la propria posizione fiscale con sanzioni ridotte e le recenti proroghe concesse con il cosiddetto “Decreto...

RICERCA