I.V.A. – Partite I.V.A. inattive: chiusura d’ufficio

Dic 10, 2019

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Estremi:  Provvedimento Direttoriale Prot. 1415522/2019, del 3/12/2019, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle  Entrate

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con proprio Provvedimento, ha dettato criteri e modalità per procedere alla chiusura d’ufficio delle partite I.V.A. inattive relative a contribuenti che nel triennio precedente non hanno presentato la Dichiarazione Annuale I.V.A. o la Dichiarazione dei Redditi.

Con Provvedimento direttoriale, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il 3/12/19, in attuazione di quanto dispone l’art. 35, co. 15-quinquies del D.P.R. 633/72, è disposta d’ufficio la chiusura della partita I.V.A. e contestualmente per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’estinzione del codice fiscale, per i contribuenti che nelle tre annualità precedenti, non hanno svolto attività in esercizio di impresa, arte o professione.

Le informazioni per procedere alla chiusura sono desunte dai riscontri automatizzati disponibili nell’Anagrafe Tributaria che evidenziano la mancata presentazione, nelle tre annualità precedenti, della Dichiarazione Annuale I.V.A. o dei Redditi.

Ai contribuenti sarà inviata comunicazione della chiusura con lettera raccomandata con R.R. e entro sessanta giorni dal ricevimento, il contribuente potrà, con istanza, chiarire documentalmente la sua posizione di soggetto attivo rivolgendosi ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Gli Uffici verificando gli argomenti e i documenti prodotti potranno procedere all’archiviazione della comunicazione di chiusura mantenendo il contribuente in attività oppure rigettare l’istanza motivando il diniego.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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