I.V.A. – Prova delle cessioni intra UE

Feb 10, 2020

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Estremi:      FiscoOggi del 4/02/2020 –  Rivista online Agenzia  Entrate

La Commissione Europea interpreta, semplificandole, le nuove disposizioni concernenti le prove da fornire per le cessioni di beni intraue con trasporto diretto del cedente o del cessionario e precisa che la dichiarazione dell’acquirente (trasporto ex-works) e i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni possono essere in formato cartaceo o elettronico.

La rivista on-line dell’Agenzia delle Entrate “FiscoOggi” del 4/02/20, richiamando le note esplicative della Commissione Europea, pubblicate il 29/12/19, al proposito della “prova” da fornire per le cessioni di beni intraue, riassume quanto segue.

Ove il trasporto sia eseguito direttamente (con mezzi propri) dal venditore o dal compratore non opera la presunzione di spedizione all’estero, dal momento che manca un soggetto indipendente (dal cedente o dal cessionario o da un trasportatore). Viene comunque fatta salva la possibilità per ogni Stato membro di conservare regole meno rigide se già esistenti (non è il caso dell’Italia).

Inoltre, conformemente al processo di digitalizzazione dei documenti avviato in Europea, prevede che i documenti indicati al nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/11, introdotto dal Regolamento 1912/18 – cioè la dichiarazione scritta resa dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dallo stesso o da un terzo per suo conto (clausola ex works) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni, nonché i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, possono avere sia un formato cartaceo che elettronico.

 

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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