I.V.A. – Sospensione / rinvio versamenti I.V.A.

Apr 21, 2020

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Estremi:       Agenzia Entrate – Circolare n. 9/E, del 13/04/2020

Con documento di prassi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi riguardo ai concetti di ricavi/compensi e fatturato/corrispettivi utilizzati al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per beneficiare della sospensione dei versamenti I.V.A. causa COVID-19.

 

L’art. 18 del D.L. 8/04/20, n. 23 sospende e rinvia i versamenti I.V.A. in scadenza in aprile e maggio 2020 per i contribuenti sedenti o con sede operativa in Italia.

La sospensione si applica agli operatori che in base ai ricavi e compensi 2019 hanno subito una riduzione, causa COVID-19, del fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

L’utilizzo di riferimenti concettualmente diversi (ricavi/compensi e fatturato/corrispettivi) ha reso necessaria la diffusione di una circolare interpretativa che è pervenuta recando anche alcune sorprese.

Per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro la sospensione si applica a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, così come nel mese di aprile 2020 rispetto al 2019.

Ove non sussista l’obbligo di fatturazione/corrispettivi delle operazioni il concetto da tener presente è quello dei ricavi, così come occorre tener conto della somma degli importi fatturati e di quelli con solo corrispettivo.

Valgono gli stessi criteri per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro ma la sospensione è subordinata alla condizione che fatturato/corrispettivi siano diminuiti di almeno il 50% per gli stessi mesi anzidetti.

Per verificare l’esistenza delle condizioni devono essere calcolate le operazioni eseguite a marzo – aprile, fatturate o dipendenti da corrispettivi o non soggette a tali adempimenti, comprese quelle che non rilevano ai fini I.V.A. tenendo a mente i criteri di effettuazione dell’operazioni statuiti dall’art. 6/633.

Coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/19 non devono osservare le anzidette condizioni.

I versamenti dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 30/06/20 o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30/06/20.

Resta ferma la disciplina concernente gli operatori nazionali dei settore maggiormente colpiti da coronavirus di cui al D.L. 9/20 e 18/20, sedenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

 

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