I.V.A. – Trasmissione fatture oltre il termine

Mag 22, 2020

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Estremi:       Risposta n. 129, del 14/05/20 – Agenzia delle Entrate

Le fatture elettroniche immediate devono essere trasmesse al SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 6/633) anche se l’ultimo giorno utile cade di sabato o in un giorno festivo. Il principio vale per tutte le fatture, anche elettroniche, siano essere immediate o differite.

 

L’art. 7, 1° co. lett. h) del D.L. 13/05/11, n. 70 (L. 127/12, n. 106) statuisce che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.

L’art. 21/633, in riferimento alle fatture elettroniche o analogiche, dispone che è possibile emettere fattura immediataentro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, come determinata dall’art. 6, co. 4, primo periodo/633”.

Un contribuente, precisando di aver emesso fatture immediate, per servizi resi, datate 31 dicembre 2019, trasmettendole al SdI il 13 gennaio 2020, essendo il 12 gennaio un giorno festivo (quindi oltre i dodici giorni successivi di cui all’art. 21 citato), ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se tale comportamento sia sanzionabile.

Secondo l’Agenzia delle Entrate l’obbligo di emissione della fattura (quindi sia essa immediata o differita) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione di cui al citato art. 7/70, poiché tale norma concerne gli adempimenti che i contribuenti devono assolvere nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, mentre la fattura è invece destinata alla controparte affinché questa possa esercitare la detrazione dell’imposta e la deduzione del costo.

Quindi l’infrazione commessa, comunque entro il termine della liquidazione periodica, è punita con la sanzione da 250 a 2.000 euro per ogni fattura, salva la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

Pertanto, per il contribuente “l’adempimento” di emettere le fatture, pur essendo un obbligo fiscale non lo assolve nei confronti dell’Amministrazione economico-finanziaria e anche dell’acquirente, ma solo nei riguardi di quest’ultimo, allo scopo di consentirgli di esercitare la detrazione I.V.A. e la deduzione del costo.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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