I.V.A. – Trasmissione telematica corrispettivi

Mar 2, 2020

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Estremi:    Circolare 3/E del 21/02/2020 – Agenzia Entrate

Con un documento di prassi l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti concernenti i soggetti destinatari dell’obbligo della trasmissione/memorizzazione dei corrispettivi, delle regole preposte al rilascio del documento commerciale, della documentazione concernente i carburanti, del trattamento dei corrispettivi non riscossi, dei buoni pasto e delle sanzioni irrogabili.

L’Agenzia delle Entrate, con una circolare, fornisce ulteriori chiarimenti in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri dedicando ampio spazio a riassumere i tempi della introduzione dell’obbligo della trasmissione, gli attuali particolari esoneri dall’adempimento e le sanzioni applicabili nel caso di omessa memorizzazione e/o trasmissione dei dati.

In particolare il punto 1.2) a proposito del “documento commerciale” ricorda che l’emissione del documento è la conseguenza della trasmissione telematica del corrispettivo e che l’adempimento deve essere osservato al momento del pagamento totale o parziale del corrispettivo, ovvero allatto della consegna o spedizione del bene o all’ultimazione del servizio se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento.

Pertanto nel caso di:

a)   cessioni di beni senza pagamento: memorizzazione ed emissione documento commerciale evidenziando “corrispettivo non riscosso” e all’atto del pagamento non sarà generato altro documento salvo poter quietanzare il corrispettivo incassato;
b)   prestazioni di servizi ultimata senza il pagamento: memorizzazione ed emissione documento commerciale evidenziando “corrispettivo non riscosso” e all’atto del pagamento dovrà essere generato altro documento commerciale richiamando i dati del precedente.
Quanto sopra sempreché non venga emessa fattura immediata, entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione o, previa emissione del documento commerciale, fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo, ricordando che per i servizi resi/eseguiti ma non effettuati (senza pagamento) ai fini I.V.A. l’emissione della fattura immediata anticipata permette di non emettere il documento commerciale.
Per quanto concerne il trattamento dei “buoni pasto” (o ticket restaurant) il punto 3) precisa che completato il servizio al cliente il prestatore:
c)   memorizza il corrispettivo in tutto o in parte non riscosso: emette il documento commerciale e trasmette i dati relativi ai corrispettivi non riscossi
e l’Amministrazione Finanziaria, per le operazioni comunicate entro il 30/06/2020, terrà conto del fatto che queste non sono ancora effettuate ai fini I.V.A. e dal 1° luglio prossimo i dati trasmessi riporteranno elementi informativi che impediranno la duplicazione dell’incasso (corrispettivo e fattura).
Infine, per quanto attiene le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione, o l’invio di dati incompleti o inesatti, il punto 5) rappresenta che queste infrazioni sono soggette:
d)   al 100% dell’imposta non documentata, con un minimo di 500 euro, nonché la temporanea chiusura dell’esercizio (quattro distinte violazioni, in giorni diversi all’interno di un quinquennio), che si rendano applicabili anche nel caso di corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione del dato.
Al punto 1.3, nel fornire un quadro generale degli adempimenti che devono essere osservati dai gestori degli impianti stradali di distribuzione di benzina e gasolio per autotrazione, ricorda che nel caso di cessioni di tali prodotti a soggetti passivi di imposta, titolari di partita I.V.A., che chiedono di documentare l’acquisto, è d’obbligo l’emissione della fattura elettronica mentre, per il momento, non deve essere rilasciato il documento commerciale, neanche ai clienti privati consumatori

 

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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