I.V.A. – Welfare aziendale e detrazione d’imposta

Set 5, 2019

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Alcune riflessioni in merito al diritto di esercitare la detrazione dell’imposta gravante sull’acquisto/importazione di beni e di servizi destinati a realizzare programmi di welfare aziendale a favore dei dipendenti.

L’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che il diritto alla detrazione dell’I.V.A. acquisti è esercitabile dal soggetto passivo nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta.

La Corte di Giustizia della UE ha sentenziato che il diritto è esercitabile quando esiste un nesso diretto e immediato e il costo dell’acquisto a monte concorre alla formazione del prezzo nelle operazioni attive a valle.

La detrazione è consentita anche quando il costo riguarda le spese generali concernenti l’attività esercitata dal soggetto passivo che, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni e dei servizi che costui fornisce e quando l’acquisto dei servizi trovi la sua ragione esclusiva nelle attività imponibili del soggetto passivo.

Il legislatore nazionale ha recepito tali principi con l’art. 19, 1° co. del D.P.R. 633, disponendo che il diritto è esercitabile in relazione ai beni ed ai servizi acquistati/importati nell’esercizio dell’attività.

Prassi e dottrina interpretano la locuzione “nell’esercizio dell’attività” nel senso che il diritto compete quando coesistono nell’acquisto i requisiti di inerenza, strumentalità e afferenza.

Inerenza, con l’attività propria esercitata, strumentalità, per l’utilizzo del bene e del servizio con l’attività svolta e afferenza tra l’acquisto dei beni e servizi e le operazioni attive.

Inoltre con il 1° e il 3° co. dell’art. 19 il legislatore ha individuato le operazioni attive che consentono l’esercizio della detrazione e cioè: quelle imponibili, non imponibili, alcune esenti, quelle effettuate all’estero, quelle con I.V.A. monofase e alcune escluse dall’imposta di cui all’art. 2, 3° co. lett. a), b), d) ed f) del D.P.R. 633.

La Corte di Cassazione, ordinanza 13/09/18, n. 22332, ha confermato il diritto alla detrazione esercitato da una impresa per l’acquisto di servizi (soggiorno estivo figli dei dipendenti, formazione anche del personale di dipendenti di altre società del gruppo e trasporto del personale) nell’ambito di un programma di “welfare aziendale” per il lavoro dipendente (premi di risultato ex L. 232/16).

La motivazione dell’ordinanza si fonda sul convincimento che i costi dei servizi citati fanno parte delle spese generali dell’impresa e che i servizi offerti ai dipendenti hanno un nesso economico con il complesso delle attività svolte dal contribuente, il quale effettua operazioni attive che rilevano ai fini I.V.A.

L’Agenzia delle Entrate a suo tempo (Circ. 5/E, del 29/03/18) analizzò gli aspetti reddituali connessi con la concessione ai dipendenti dei benefici derivanti dal welfare o premi di risultato, ma nè in quella nè in altre sedi l’Amm. Finanziaria ha reso noto il suo pensiero in merito alla possibilità di esercitare la detrazione I.V.A. sui relativi costi e se alle operazioni gratuite che conseguono debba essere applicata l’I.V.A.

A questo proposito è utile ricordare che per legge:

  1. la cessione gratuita a chiunque di beni non oggetto dell’attività propria di valore unitario inferiore a 50,00 euro non è soggetta ad imposta, art. 2, 2° co. n. 4/633 e consente la detrazione dell’I.V.A. a monte relativa;
  2. l’assegnazione di automezzi e di cellulari in uso gratuito ai dipendenti, sempreché l’imposta gravante sui costi tutti sia detratta in misura, rispettivamente, del 40% e per non più del 50% per l’uso stimato aziendale, è detraibile e l’utilizzo dei dipendenti non soggetto ad imposta, art. 13, 6° co./633;
  3. le prestazioni di servizi gratuite rese nei confronti di chiunque, di valore unitario non superiore a 50,00 euro per finalità estranee all’esercizio dell’impresa non sono soggette ad imposta e l’I.V.A. a monte è detraibile, art. 3, 3° co./633;
  4. le somministrazioni in mense aziendali, le prestazioni di trasporto, quelle didattiche, educative e ricreative, quelle di assistenza sociale e sanitaria rese gratuitamente ai dipendenti non sono soggette ad imposta, art. 3, 3° co./633.

Per quanto concerne il caso di cui alla lett. d) che precede non è chiaro se l’imposta che grava sui relativi acquisti sia detraibile.

Depone negativamente il principio generale dettato dalla citata Direttiva e quanto dispone l’art. 19/633 in quanto, pur volendo considerare i relativi acquisti “spese generali” rimane il fatto che questi non sono inerenti con l’attività esercitata, non sono strumentali per l’esercizio della stessa, non sono afferenti alla stessa e non concorrono a formare il prezzo delle operazioni attive.

Sono spese utili per l’impresa che indirettamente può trarne un beneficio ma i servizi in questione sono resi ed usufruiti gratuitamente dai dipendenti che, essendo di fatto consumatori finali, quindi tecnicamente soggetti incisi d’imposta, vengono invece ad usufruire di servizi detassati.

A prescindere dalle motivazioni dell’ordinanza della Corte di Cassazione, conclusioni che attengono esclusivamente lo specifico caso sottoposto all’esame della Corte e non sono suscettibili di essere applicate in via analogica anche ad altri casi ancorché simili, appare opportuno ricordare che, a fronte di un contesto normativo non esattamente allineato con il dettato unionale e in assenza sull’argomento di chiarimenti delle Entrate, è necessaria la massima prudenza nell’esercitare la detrazione dell’I.V.A. gravante beni/servizi acquistati o importati destinati a realizzare programmi di welfare aziendali a favore dei dipendenti.

 

Contatto

Area Economia e Diritto di Impresa

Vincenzo Padelletti, tel. 055/2707201

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